Nei Comuni «blocco» del personale

Fonte: Il Sole 24 Ore

Nessuno lo chiama blocco alle assunzioni. Ma quale altro nome dare all’impossibilità degli enti locali di avvalersi nel 2015 di forza lavoro? 

Il comma 424 della legge 190/2014 ha fornito una rivisitazione forzata delle modalità assunzionali dei Comuni, nell’obiettivo di garantire il totale riassorbimento dei dipendenti in soprannumero delle Province. Ora che la sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 19/2015 (su cui si veda anche Il Sole 24 Ore del 19 giugno), si è allineata alla Funzione pubblica, sancendo il divieto anche della mobilità volontaria, i margini per azioni sul personale si sono ridotti all’osso. 

La disposizione normativa ha imposto agli enti locali di destinare la capacità assunzionale, per gli anni 2015 e 2016, ai dipendenti collocati in sovrannumero da parte delle Province e delle Città metropolitane. Poiché la mobilità volontaria, tra enti con limitazioni alle assunzioni, è ormai da un decennio considerata “neutra” ai fini del turn-over, l’obbligo della legge di stabilità sembrava non riferirsi agli spostamenti di dipendenti da un’amministrazione all’altra. La Funzione Pubblica, nella circolare 1/2015, ha ritenuto però che non fosse più possibile bandire nuovi avvisi di mobilità o che gli stessi fossero, almeno, destinati ai soli dipendenti degli enti di area vasta. E questo fino a quando non sarà “implementato” il portale della domanda e dell’offerta per favorire la ricollocazione. 

Al di là della difficoltà di trovare una definizione giuridica al concetto di «implementazione» per individuare una data certa, il sito destinato ad accogliere i dati è partito molto lentamente, tanto che solo il 57% dei Comuni ha inserito le informazioni relative alla dotazione organica e alla capacità assunzionale. Manca all’appello, oltre al comune di Roma e di Firenze, anche il 70% degli enti regionali. Le cose, vanno quindi, molto per le lunghe.

Nel frattempo agli enti locali rimangono a questo punto poche possibilità di azione. Quella prevista e “obbligata” dal legislatore è l’assunzione dei vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti al 1° gennaio 2015. Non è, invece, possibile alcuno scorrimento di graduatorie (idonei), sia di quelle presenti nell’ente sia di quelle di altre amministrazioni. Addio, quindi, al tanto voluto ricambio generazionale voluto dal Dl 90/2014. 

La Corte dei conti, sezione Autonomie, ha inoltre “vietato” le procedure di mobilità volontaria almeno fino a quando non vi sarà la totale ricollocazione dei dipendenti degli enti di area vasta; nel frattempo, si potranno approvare solamente bandi riservati a questi lavoratori.

Nel ricordare che il comma 424 fa sempre riferimento alla totalità delle Province e non solo a quella competente per singolo territorio, viene indicata nella deliberazione 19/2015 un’unica eccezione assunzionale; quella per le figure infungibili, per le quali però è posto in capo ai singoli enti di verificare l’inesistenza di queste professionalità nelle province. Come questa verifica possa avvenire su base nazionale senza il portale della mobilità a pieno regime rimane un mistero.

Anche se il decreto legge enti locali, pubblicato finalmente sulla «Gazzetta Ufficiale» di venerdì (è il decreto 78/2015), ha chiarito la possibilità di utilizzo dei cosiddetti “resti” assunzionali, rimangono in sospeso due questioni. La prima: qual è la capacità assunzionale vincolata ai dipendenti in soprannumero? Solo quella derivante dalle cessazioni degli anni 2014 e 2015 o anche quella generata in anni precedenti? L’altro aspetto sottoposto alla sezione Autonomie riguardava la possibilità di trasformare a tempo pieno, i contratti di lavoro dei dipendenti assunti a tempo parziale. Ma su questi dubbi, per ora, è silenzio.

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