Negli enti locali controlli nuovi. E coordinati

Fonte: Italia Oggi

Nell’attuale contesto di totale rivisitazione dell’organizzazione e gestione degli enti locali si rivela imprescindibile l’adozione di un’innovativa e coordinata azione di controllo sull’intera attività amministrativa.

La mission del controllo interno naviga in molteplici direzioni, prefiggendosi l’approdo negli importanti porti: – della trasparenza dell’azione amministrativa – dell’efficienza nell’uso delle risorse per evitare ogni forma di spreco – della legittimità dei comportamenti dell’amministrazione e infine – dell’ottimizzazione dell’efficacia e della qualità dell’azione amministrativa.

Il novellato assetto costituzionale, conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione nel 2001, che ha sancito pari dignità fra gli Enti territoriali e ha dettato nuovi principi sul coordinamento della finanza pubblica, anche in ossequio a ineludibili vincoli europei, ha comportato in questi anni una sempre più stretta correlazione tra finanza nazionale e finanza dell’Unione europea. In detta più ampia contestualizzazione territoriale e nel rispetto delle misure di governance economica sollecitate dal legislatore, trova la sua giusta dimensione e allocazione il dl 174/12 (terzo intervento sulla spending review – convertito nella legge 213/12), che ha rinvigorito i poteri della Corte dei conti su regioni ed enti locali, ridefinendo anche il sistema dei controlli interni.

L’intervento normativo su citato ripristina un’attività di verifica a tutela della legittimità degli atti, affievolita dall’abolizione dei comitati regionali di controllo prevista dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001. Ad onor del vero, vi è da ammettere che l’azione d’indebolimento del sistema dei controlli sugli atti degli enti locali ebbe il via già con la legge n. 127 del 1997 (c.d. Bassanini-bis) quando fu eliminato il parere preventivo di legittimità del segretario comunale sugli atti deliberativi degli enti locali. Il processo federalista, congelato a seguito dei recenti accadimenti di mala-gestio rivelatisi nella loro peggiore essenza delinquenziale degli ultimi anni, necessita di controlli più incisivi ed efficienti rispetto a quelli tradizionali.

La legge 213/12, oltre a occuparsi dei controlli, è anche ispirata a favorire l’adeguamento delle procedure di finanza pubblica agli indirizzi di armonizzazione e di coordinamento definiti in consesso europeo e quindi, a sviluppare un articolato processo di integrazione.

È indubbio pertanto che la grande sfida che impegna il sistema paese sia quella di connettere la sublimazione delle enormi potenzialità che il mondo ancora indomito delle Autonomie è in grado di esprimere, con la coesione e la solidarietà sociale, armonizzando potenzialità locali con interessi generali nazionali e sovranazionali. Per vincere detta sfida è necessario disporre di un idoneo sistema di controlli, e responsabilizzare/valorizzare, alcune figure professionali interne all’ente locale quali i segretari comunali/provinciali e i revisori dei conti, preminenti pedine di uno nuovo scacchiere.

La complessità delle funzioni dei revisori hanno fatto sì che il legislatore avviasse, con la legge 148/11, il nuovo sistema di nomina con estrazione a cura delle prefetture, a salvaguardia di garanzie d’indipendenza. Ora sarebbe il caso di estendere il medesimo procedimento di estrazione a sorte alla categoria dei segretari comunali, per la loro posizione di crocevia e snodo dell’ente locale, in quanto responsabili dell’adeguatezza e della legittimità dell’azione amministrativa.

I principi di legalità ed efficienza spesso nella storia sono stati difficilmente conciliabili, invero, se prima una tale apparente dicotomia poteva ipotizzarsi teoricamente verosimile, a partire dagli anni 90 essa non è più plausibile a seguito della stagione delle riforme iniziata con le leggi n. 142/90, n. 241/90, e 421/92 (per curiosa combinazione leggi contraddistinte sempre dai n. 1, 2, 4) e proseguita con una miriade di interventi tampone e aggiustamenti normativi propri di un sistema suscettibile di continui adeguamenti.

Nel contesto della coesistenza di questi due principi, in primis l’intervento legislativo in materia di controlli (legge 213/12), e in secundis la meglio nota legge anticorruzione (legge 190/12), si è previsto decisamente il rinvigorimento, delle funzioni di controllo e garanzia dei segretari comunali (si pensi, al più incisivo controllo successivo sugli atti, e alla prevenzione dei fenomeni di corruzione e vigilanza sul rispetto delle procedure, con pesanti responsabilità di natura disciplinare ed erariale in caso di gravi omissioni).

La figura del segretario comunale o provinciale assume la responsabilità del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva allo svolgimento dell’attività amministrativa. Una volta effettuato il controllo, il segretario ne trasmetterà le risultanze al consiglio comunale, ai revisori dei conti, ai responsabili dei servizi, eventualmente insieme alle direttive cui conformarsi, onde poter realizzare un vero e proprio controllo «diffuso».

In definitiva, i recenti provvedimenti normativi esaltano il ruolo strategico dei segretari comunali/provinciali e dei revisori dei conti all’interno degli enti locali, poiché a loro è oggi affidato il delicato e importante compito di garantire al tempo stesso legalità ed efficienza, vera e propria sfida da vincere a tutti i costi.

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