Minor gettito Ici, riaperti i termini

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il maxiemendamento ha riaperto i termini per trasmettere al Viminale le dichiarazioni attestanti il minor gettito Ici da fabbricati del gruppo catastale D per il 2005 e precedenti. Si tratta del minor gettito registrato a seguito della modifica della base imponibile dei fabbricati del gruppo D (opifici, alberghi, ospedali, istituti di credito ecc.), per i quali i contribuenti hanno effettuato l’autodeterminazione provvisoria delle rendite con la procedura Docfa. Ciò ha comportato una base imponibile inferiore e la conseguente riduzione del gettito Ici. La finanziaria 2001 ha introdotto un sistema per compensare il minor gettito con un aumento dei trasferimenti statali, a condizione che tale importo sia superiore a 1.549,37 euro e allo 0,5% della spesa corrente di ogni anno. La finanziaria 2007 ha sancito la natura perentoria del termine ? 30 giugno ? entro cui inviare la dichiarazione. La legge 189/08 ha poi imposto ai comuni di ripresentare entro il 31 gennaio 2009 le certificazioni degli anni 2005 e precedenti. In sostanza riaprendo i termini per gli enti inadempienti e invitando a correggere eventuali certificazioni sovradimensionate. L’adempimento si è rivelato complesso, ad esempio quanto alla tipologia dei fabbricati certificabili e al periodo interessato dalla certificazione. Sui punti il comunicato congiunto Anci-Anutel del 23 gennaio 2009 ha chiarito che: 1) rientrano anche i fabbricati già iscritti in catasto con rendita, nel caso di variazione di rendita non risultante da intervento edilizio o cambio di destinazione; 2) le certificazioni potranno riguardare le minori entrate tra il 1998 e il 2005. Quanto ai limiti per la richiesta del contributo, il comunicato precisa che ogni anno va considerato distintamente, senza possibilità di trascinamento in un’annualità successiva, in caso di mancato utilizzo nell’anno precedente perché inferiore a uno dei due limiti indicati dal Dm 197/02. Anutel e Anci hanno segnalato la necessità di mutare tale linea interpretativa che crea disparità tra enti e non assicura l’integrale refusione della perdita. La riapertura dei termini, differita al 30 ottobre 2010, dovrebbe consentire di chiarire la questione. La norma Il comma 33-quater dell’articolo 14 del Dl 78/2010 Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall’articolo 2-quater, comma 7, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, per la trasmissione al ministero dell’Interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010.

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