L’utilizzo è escluso in tutti gli appalti

Fonte: Il Sole 24 Ore

Con il decreto di riordino dei contratti (Dlgs 81/2015) è diventato legge il divieto di usare i voucher nell’esecuzione di appalti. Infatti, se sino a oggi il divieto era lasciato alla prassi amministrativa, l’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 81/2015 prevede espressamente che «è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto». 
Già la circolare del ministero del lavoro 34/2010 aveva affermato che le prestazioni di lavoro devono essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione (circolari Inps 88/2009 e 17/2010). Alla base del ragionamento ministeriale c’è l’esigenza di escludere fenomeni di “destrutturazione” di altre tipologie contrattuali e possibili fenomeni di dumping sociale negli appalti a sfavore di imprese che ricorrono a contratti più stabili (circolare del ministero del Lavoro 4/2013).

La somministrazione 
Da un confronto tra l’intervento legislativo e la prassi amministrativa sinora seguita dagli organi di controllo, sembrerebbe oggi possibile l’utilizzo dei voucher nell’ambito dei contratti di somministrazione e in tutte le ipotesi in cui non sia presente un contratto di appalto di opere e servizi.
Del resto, già il tribunale di Milano con la sentenza 318/2014 aveva affermato che il lavoro accessorio costituisce una categoria speciale all’interno delle collaborazioni occasionali, mediante il quale qualsiasi attività può essere svolta da qualsiasi soggetto, nei limiti del compenso economico previsto, con la sola eccezione del settore agricolo in cui talune limitazioni persistono. «Non si rinvengono – continua la sentenza – nella normativa vigente (ante Job act), indicazioni che confinino la liceità del lavoro accessorio nell’ambito dell’utilizzazione diretta dei lavoratori da parte dell’utilizzatore con esclusione dei rapporti di appalto o somministrazione».

I settori in deroga 
La norma appare, tuttavia, porre alcuni problemi di applicazione dove è lasciata alla discrezionalità amministrativa, seppur nel confronto con le parti sociali, la possibilità di individuare specifici settori in deroga per l’utilizzo dei buoni lavoro. Infatti, l’individuazione di «specifiche ipotesi» di derivazione amministrativa consentirà al giudice di valutare la legittimità dei voucher, rischiando di vanificare i principi ispiratori della riforma. C’è già un precedente: il decreto ministeriale 24 febbraio 2010 per il lavoro degli steward negli stadi di calcio, grazie al quale le società organizzatrici, gli istituti di vigilanza, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio. 

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