Lo staff del sindaco va legato alle esigenze

Corte conti Sicilia sugli incarichi di diretta collaborazione

Italia Oggi
26 Aprile 2013
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Il personale esterno incardinato alla diretta collaborazione di un sindaco non può essere assunto con provvedimenti a piacere, ma deve essere proporzionato alle effettive esigenze della stessa amministrazione.

Così la sezione giurisdizionale della Corte dei conti siciliana, nel testo della sentenza n. 1552/2013, ha condannato l’ex sindaco di Lampedusa, Berardino de Rubeis e, in misura largamente inferiore, l’allora vicesindaco, Giovanni Sparma, a rifondere complessivamente alle casse dell’isola pelagica poco più di 380 mila euro, per aver dotato, in breve tempo, l’ufficio di gabinetto del sindaco (partito nel 2007 con un’unita di personale) con ben ventisette nuovi innesti di personale.

Secondo il collegio della magistratura contabile (pres. Pagliaro, est. Brancato), la condotta dei citati convenuti va valutata in ossequio al fondamentale principio secondo cui le amministrazioni e gli enti pubblici devono di norma svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di proprio personale e, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del dlgs n. 165/2001, possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza solo «per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio»

Accogliendo le tesi della Procura, la Corte ha ritenuto, infatti, che il numero degli addetti all’attività di supporto del vertice politico del comune «appare del tutto irragionevole e non proporzionato alle effettive esigenze operative della stessa amministrazione comunale».

In ogni caso, come ulteriore elemento di valutazione della condotta dei convenuti, va rilevato che nei provvedimenti di assunzione non si è fatto cenno al rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa in materia di assunzione a qualsiasi titolo di personale (ad esempio, i vincoli imposti dal patto di stabilità interno), né all’avvenuta osservanza dell’obbligo di riduzione della spesa del personale rispetto al totale di quella corrente, sancito in più occasioni dalle norme di legge nei confronti di tutti gli enti locali.

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il collegio osserva che la violazione dei criteri di economicità e buona amministrazione, nonché dei limiti legislativi imposti in materia di assunzione di personale presso gli enti locali, è sufficiente a configurare quanto meno la colpa grave. Nella fattispecie, dalla violazione di norme di legge e di fondamentali principi regolatori dell’attività amministrativa, deriva la conseguente inutilità della spesa erogata per le retribuzioni del personale illecitamente assunto.

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