Lincei, esenzioni Imu a maglie strette

Fonte: Italia Oggi

L’Accademia nazionale dei lincei è esente da Ici, e quindi anche dall’Imu, solo se gli immobili da essa utilizzati sono destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. A nulla vale la norma speciale che disponeva l’esenzione da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 4888 del 27 febbraio 2013, che ha respinto il ricorso dell’Accademia avverso la decisione del giudice tributario regionale che aveva accolto il ricorso di un comune avverso l’impugnazione di un avviso di accertamento Ici per l’anno 2006, relativo ad un immobile per uso alberghiero di proprietà dell’Accademia stessa che era stato ceduto in locazione.

La Corte, seguendo la scia di precedenti sentenze, ha ritenuto venuta meno, l’esenzione riconosciuta all’Accademia nazionale dei lincei dall’art. 3 del dlgs luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, a norma del quale la stessa «è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa».

I dubbi nascevano dal fatto che l’Ici è stata istituita successivamente all’art. 3 e nel dlgs 30 dicembre 1992, n. 504 che disciplina il tributo comunale, non vi sono disposizioni che derogano espressamente a detta norma di esenzione.

In buona sostanza la Corte ha ritenuto che potessero essere svolte in relazione all’Ici le stesse considerazioni che la hanno indotto in passato con le sentenze n. 7166 del 16 maggio 2002, n. 10490 del 3 luglio 2003, e n. 18964 del 20 novembre 2003, a negare l’operatività di questa norma speciale in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali e con la sentenza n. 2963 del 2006 anche in materia di Invim.

Ed infatti, poiché con la nuova imposta comunale in materia di esenzioni è stato costruito un sistema per categorie di diversa natura, dotato di una significativa articolazione, che comprende «anche ipotesi soggettive che astrattamente si attagliano all’Accademia dei Lincei», tutto ciò ha indotto la Corte a «ritenere che il catalogo fissato con il dlgs n. 504 del 1992, art. 7 e poi con le successive modificazioni, sia esaustivo, e quindi incompatibile, alla stregua dell’art. 15 preleggi, con l’esenzione personale riconosciuta dal dlgs lgt. n. 359 del 1944, art. 3».

Per cui, conclude la Cassazione «il dlgs n. 504 del 1992, con riguardo alla disciplina del tributo in esame e in seno a essa al sistema delle esenzioni, in quanto dotato della stessa forza di legge del provvedimento con il quale era stata anteriormente riconosciuta l’esenzione personale in discorso, è dunque in grado di abrogare tacitamente la legge anteriore, per incompatibilità, in relazione all’imposta comunale sugli immobili».

Naturalmente queste conclusioni hanno un immediato effetto anche sull’Imu, che è nata dalle ceneri dell’Ici, per cui si può agevolmente concludere, prendendo le mosse dalle parole della Corte di cassazione, che l’Accademia nazionale dei lincei che è un’istituzione di alta cultura ai sensi del dm 2 agosto 2001, ed un ente di alto rilievo ai sensi del dpcm 6 aprile 2006, può rientrare nel novero degli enti commerciali ai quali l’art. 7, comma 1, lettera i), del dlgs n. 504 del 1992, accorda l’esenzione dall’Ici e l’art. 9 comma 8, del dlgs 14 marzo 2011, n. 23 – che ad esso opera rinvio – riconosce l’esenzione dall’Imu, solo se sussistono le condizioni ivi previste e cioè che gli immobili utilizzati direttamente dall’Accademia siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive previste dalla norma.

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