L’imprenditore leso nell’immagine va risarcito dalla Pa

Fonte: Il Sole 24 Ore

Risarcibile l’imprenditore leso nella sua immagine dall’amministrazione. Il Tar del Lazio – con sentenza 31996 del 30 agosto 2010 – ha riconosciuto il danno esistenziale causato da un provvedimento amministrativo illegittimo. Il danno non patrimoniale legato alla lesione dell’immagine imprenditoriale in seguito a un provvedimento illegittimo adottato dall’amministrazione è risarcibile anche in via equitativa. Nel caso concreto, l’Agea, agenzia statale per le erogazioni pubbliche nel settore agricolo, in seguito a un’informativa prefettizia antimafia, aveva disposto un provvedimento di interdizione dall’ottenimento di erogazioni pubbliche, contratti, autorizzazioni e in generale benefici. In realtà l’informativa faceva riferimento a «taluni consiglieri» di una società cooperativa, di cui il ricorrente era socio, in quanto «legati da vincoli di parentela con persone sottoposte a misure di prevenzione». Il ricorrente ha impugnato il provvedimento interdittivo. Ne ha, infatti, dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 6 e 10 del Dpr 252/1998; eccesso di potere per travisamento dei fatti; illegittimità sotto altro profilo; difetto di legittimazione a procedere e carenza di interesse pubblico. Peraltro, la stessa amministrazione aveva disposto la sospensione dell’esecutività del provvedimento, poi revocato in autotutela. Nonostante la revoca, tuttavia, i legali del ricorrente hanno rilevato la sussistenza di un danno sia economico, sia non economico, in termini di danno esistenziale. In particolare, quanto al danno non patrimoniale, la difesa del ricorrente si è incentrata sull’immagine imprenditoriale dello stesso nonché sul suo onore e decoro e sulla sua reputazione personale, diritti inviolabili della persona che troverebbero la propria matrice costituzionale negli articoli 2 e 3 della Costituzione, e sul conseguente perturbamento psicologico per le ripercussioni negative sul proprio stile di vita, tra le quali, in particolare, l’abbandono della carica di consigliere del Cda della cooperativa nonché il trasferimento del proprio domicilio e della propria residenza in altro comune. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha rilevato come non possa essere revocabile l’influenza negativa che il provvedimento ha avuto sul piano dell’immagine imprenditoriale, anche se l’arco temporale di riferimento per valutare i danni è stato limitato (inferiore ai tre mesi). Il Consiglio di Stato, inoltre, nella sentenza 5266/2009, aveva stabilito che è risarcibile – anche in via equitativa – l’ingiusta lesione di interessi inerenti alla persona, con riferimento ai diritti inviolabili, di cui all’articolo 2 della Costituzione. Inoltre, in giurisprudenza è stato evidenziato«l’onere del danneggiato di specificare gli elementi di fatto dai quali assumere l’esistenza e l’entità del danno» (Cassazione, sezioni unite, n. 26972/2008).

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