Limiti temporali all’esercizio del potere di autotutela

La vicenda
È oggetto di contestazione l’annullamento, in autotutela, da parte del Comune, di concessioni edilizie in sanatoria rilasciate oltre undici anni prima, per fabbricati realizzati sin dagli anni cinquanta. Il Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo ricorre in appello per la riforma della sentenza di primo grado (TAR Lazio 20 novembre 2014, n. 11652) che dichiarava illegittimo l’atto di annullamento in autotutela proprio in ragione del lungo tempo trascorso dall’adozione delle concessioni annullate.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5625 del 2015, respinge l’appello. Richiamato l’art. 21-nonies della legge 241/1990, i giudici evidenziano che, proprio in ragione del lungo tempo trascorso dall’adozione delle concessioni annullate, l’affidamento dei soggetti destinatari del provvedimento in autotutela deve ritenersi particolarmente qualificato e tale, dunque, da determinare l’esigenza di una motivazione particolarmente qualificata (nel caso di specie, assente). Con specifico riferimento ai limiti temporali di esercizio del potere di autotutela, viene richiamato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale ha posto uno sbarramento temporale all’esercizio del potere di autotutela, rappresento da “diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”. Pur se tale norma non è applicabile ratione temporis, in ogni caso, rileva ai fini interpretativi e ricostruttivi del sistema degli interessi rilevanti.

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