Scatta anche il danno morale, oltre che quello patrimoniale, in favore del proprietario del terreno quando l’esproprio non è in regola. E ciò grazie alla manovra economica 2011 che ha reintrodotto l’istituto dell’acquisizione sanante. Lo chiarisce la sentenza 5844/11 pubblicata il 2 novembre dalla quinta sezione del Consiglio di stato. Il decreto legge 98/2011, che contiene la cosiddetta «manovra di luglio», all’articolo 34 aggiunge una nuova disposizione al Testo unico dell’espropriazione di cui al dpr 327/01 (introducendo l’articolo 42-bis). La novella prevede che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito dall’illegittima attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, anche con riferimento ai fatti antecedenti (comma 8 della norma). Il riferimento al pregiudizio non patrimoniale contenuto nella disposizione, osservano i giudici di Palazzo Spada, costituisce una disposizione innovativa, che impone la necessità di opportuna considerazione anche in sede di risarcimento del danno per illecita occupazione. La controversia, nella specie, nasce per l’illecita occupazione (temporanea e definitiva) delle aree impiegate nella realizzazione delle opere di urbanizzazione del rione di un comune sardo. E su questo punto, spiega il collegio, ci troviamo di fronte a un’obbligazione che deriva da un illecito extracontrattuale: si tratta, quindi, di un debito di valore e le relative somme, determinate con riferimento alla data della trasformazione irreversibile del bene, devono essere rivalutate secondo equità all’attualità sulla base degli indici Istat (nel caso concreto questa voce di danno è stimata in 50 mila euro, tenuto conto del valore complessivo del risarcimento che non è esiguo). Risulta poi necessario il riconoscimento del danno da lucro cessante, costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma in questione: il danno, considerato il tempo trascorso e il graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, è liquidato in via equitativa nella misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data dell’illecito, salvo detrarre quanto già eventualmente versato dal comune ai singoli proprietari interessati dalla procedura ablativa. Per dirimere la controversia, infine, è rilevante anche la giurisprudenza costituzionale: dopo la sentenza 349/07 della Consulta, infatti, il meccanismo indennitario risulta inapplicabile anche per le occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 2006 e al proprietario deve essere corrisposto il risarcimento del danno, rapportato al pregiudizio arrecato per la perdita di proprietà del bene.
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