L’esecutività delle deliberazioni degli organi collegiali

di AMEDEO SCARSELLA

Due recenti pareri, il primo reso dal Servizio di consulenza agli Enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Par. 3 aprile 2017) e l’altro dal Ministero dell’Interno, hanno trattato il tema dell’esecutività delle deliberazioni degli organi collegiali degli Enti locali, fornendo spunti ed indicazioni interessanti.

La pubblicazione delle deliberazioni: il problema del computo del dies a quo

L’art. 124, comma 1, del d.lgs. 267/2000 prevede che tutte le deliberazioni del comune e della provincia siano pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Al riguardo, l’art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69 ha disposto che “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”; il successivo comma 5 prevede, altresì, che a decorrere dall’1 gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale. La disposizione in parola ha implicitamente modificato l’art. 124 del decreto legislativo n. 267/2000 nella parte in cui disponeva che la pubblicazione avvenisse “mediante affissione all’albo pretorio nella sede dell’ente”, sostituita dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, fermo restando il termine di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Il legislatore è successivamente intervenuto con l’articolo 9, comma 5-bis, del decreto legge n. 179, del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 221, del 17 dicembre 2012, sostituendo espressamente la parola “affissione”, contenuta nel citato articolo 124, con “pubblicazione”. Il decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, disponendo il riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha rafforzato, in particolare, l’esigenza di pubblicità degli atti. Lo strumento informatico ha sostituito il tradizionale albo pretorio, rimanendo inalterati, sotto la nuova forma, gli obblighi di pubblicazione.

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