Legittima la soppressione delle Autorità d’ambito

Fonte: Italia Oggi

Lo Stato ha piena facoltà di disporre la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale ottimale (Aato). La loro disciplina rientra, infatti, nelle materie della tutela della concorrenza e dell’ambiente di competenza legislativa esclusiva statale. Questo è quanto ha stabilito ieri la Consulta con la sentenza n. 128/2011. Ritenute infondate, quindi, tutte le questioni sollevate dalla Regione Veneto, che con ricorso notificato il 26/05/2010, aveva impugnato l’art. 1, comma 1-quinquies del dl. 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), nella parte in cui prevede appunto la soppressione delle Autorità d’ambito. Tale norma, inserendo il comma 186-bis nella legga finanziaria del 2010 pone, inoltre, limitazioni alla conferma delle Aato come titolari delle funzioni d’ambito e prevede la nullità degli atti da queste compiuti oltre il termine di soppressione. La Regione ricorrente lamentava l’incostituzionalità della disposizione, sollevando il contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. poichè, prevedendo la soppressione nel servizio idrico integrato e nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per mere esigenze di risparmio di spesa, «pone un limite puntuale a una voce specifica di spesa che non rappresenta un rilevante aggregato della spesa di parte corrente». Secondo il Veneto, inoltre la soppressione comporta un vincolo che incide sulla competenza legislativa residuale regionale in tema di servizio idrico e forme di cooperazione degli enti locali, nonché sul «potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali». Richiamando la sent. n. 246/2010 la Consulta ha affermato che la disciplina delle Aato non è riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, bensì a quelle dell’ambiente e della concorrenza. Pertanto lo Stato ha piena facoltà di disporre, come ha fatto con la norma impugnata, la soppressione delle Autorità d’ambito. Da tale spettanza consegue poi, secondo la Corte, l’esclusione delle invocate competenze regionali in materia di sevizi pubblici locali e di organizzazione della cooperazione degli enti locali. Tuttavia la norma impugnata riserva al legislatore regionale «un’ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi piú adeguati a garantire l’efficienza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati».

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