Leasing in costruendo bloccato dalla riforma

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il leasing in costruendo esce molto ridimensionato dalla nuova contabilità di Regioni ed enti locali, come emerge dal principio contabile (allegato 4/2, punto 3.25, al Dlgs 118/11). Il leasing finanziario, al quale appartiene il leasing in costruendo, è stato infatti espressamente inserito tra le forme di indebitamento di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 350/2003. Il principio contabile afferma anche che il bene concesso in locazione finanziaria deve essere suscettibile di formare oggetto di proprietà privata.

Così stando le cose, l’ostacolo più grave all’uso di questa forma di leasing proviene dal Patto di stabilità, considerato che, trattandosi di indebitamento, al momento della consegna del bene, che avviene all’esito favorevole del collaudo, l’ente deve emettere un mandato di pagamento imputato tra le spese in conto capitale (conteggiato nel Patto) e una reversale imputata alle entrate per accensioni di prestiti (non conteggiata nel Patto). È chiaro che così operando, per opere di un certo rilievo, nell’anno di consegna dell’opera il rispetto del Patto diverrà problematico, se non impossibile. 

Il nuovo principio contabile frena il leasing in costruendo anche dove dispone che le opere debbano essere suscettibili di formare oggetto di proprietà privata, visto che i beni di regioni ed enti locali appartengono quasi totalmente al demanio e al patrimonio indisponibile e pertanto non sono adatti ad essere oggetto di proprietà privata.

Ma quanto sopra è in linea con il Codice dei contratti pubblici e con precedenti pronunce della Corte dei conti e di Autorità governative?
Rispetto al problema dell’indebitamento, il comma 15-ter dell’articolo 3 del Codice considera escluse dall’indebitamento le operazioni in partenariato pubblico privato, delle quali fa parte la locazione finanziaria, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni Eurostat. 

Ebbene, la decisione Eurostat 11 febbraio 2004 prevede che i beni oggetto di queste operazioni non costituiscano indebitamento se il soggetto privato assume il rischio di costruzione e almeno uno dei due rischi di disponibilità o di domanda.

Si esprimono in tal senso anche la circolare della Presidenza del consiglio dei ministri del 27 marzo 2009 e la Corte dei conti (sezioni riunite, parere 49/11, sezione Lombardia, parere 439/12). La Corte dei conti Puglia (parere 66/12) ha affermato che nei casi in cui l’allocazione dei rischi come sopra definiti porti a conclusioni non chiare occorre tener conto anche della decisione Eurostat pubblicata nell’ottobre 2010, secondo cui va preso in considerazione anche l’eventuale conferimento o l’erogazione di contributi diretti di capitali pubblici o il rilascio di garanzie pubbliche sulla copertura del debito o sul rendimento del capitale investito: solo se ciò avvenisse in misura prevalente significherebbe che la maggior parte dei rischi graverebbero sul settore pubblico.

Sulle opere realizzabili tramite leasing, l’articolo 160-bis del Codice indica «la realizzazione, l’acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità». La circolare di Palazzo Chigi indica opere riguardanti la sanità, le scuole, la sicurezza, i trasporti, l’edilizia residenziale pubblica, gli uffici pubblici, i tribunali e gli istituti penitenziari. Una vasta gamma di opere pubbliche dunque, e non certo non tutte suscettibili di formare oggetto di proprietà privata.

Si è pertanto al momento in una situazione di incertezza, che occorre eliminare per non peggiorare ulteriormente la già pesante caduta degli investimenti pubblici.

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