Le agevolazioni Tares a spese del comune

Fonte: Italia Oggi

Le agevolazioni Tares possono essere concesse a spese del comune. Infatti, gli enti possono deliberare riduzioni tariffarie ed esenzioni Tares, diverse da quelle già previste dalla legge, prevedendone la copertura finanziaria, nonostante l’articolo 5 del dl 102/2013 abbia abolito l’obbligo di fare ricorso a risorse dell’ente per elargire benefici fiscali ai contribuenti.

Del resto, la norma ha eliminato l’obbligo di copertura, ma non ha escluso la facoltà dell’amministrazione comunale di iscrivere in bilancio le spese per attribuire a determinati soggetti eventuali agevolazioni. Quindi, può essere data risposta positiva ai dubbi sollevati da tanti comuni sulla legittimità della scelta di iscrivere in bilancio il costo delle agevolazioni. In caso contrario dovrebbero rivedere integralmente il loro operato, poiché hanno già adottato il piano economico-finanziario, deliberato le tariffe e inviato ai contribuenti gli avvisi di pagamento.

La scelta di finanziarie riduzioni ed esenzioni (per esempio, in passato diversi enti hanno stabilito di esonerare dal pagamento della Tarsu gli immobili occupati dagli enti non profit) non si pone in contrasto con la norma di legge, tenuto conto che questa si limita a non imporre più l’obbligo di copertura finanziaria. Tra l’altro, non può che essere apprezzata la volontà dell’amministrazione di non far ricadere il peso dei benefici fiscali sui contribuenti soggetti al prelievo.

È evidente che la mancata iscrizione in bilancio delle spese va a incidere negativamente su coloro che pagano il tributo, considerato che vanno comunque coperti i costi del servizio. Il tutto, in un momento in cui a gran voce si sostiene di voler ridurre il carico fiscale sugli immobili e si avverte l’esigenza di introdurre nuovi balzelli (service tax), la cui finalità (tutta da dimostrare) è quella di alleggerire la tassazione soprattutto della prima casa. In base all’articolo 5, dunque, non è più richiesto che le agevolazioni deliberate per la tassa sui rifiuti debbano essere finanziate dal comune con risorse diverse da quelle provenienti dal tributo.

La norma cancella la disposizione (articolo 14, comma 19, del dl 201/2011) che imponeva ai comuni la copertura finanziaria per la concessione delle agevolazioni non previste dalla legge. Dunque, qualsiasi beneficio fiscale stabilito dall’ente non lo obbliga più a reperire le risorse per finanziarlo. Tuttavia, come già rilevato, non è escluso che l’ente iscriva in bilancio come autorizzazioni di spesa le somme necessarie per coprire il relativo costo. In effetti sin dal 1993, anno di istituzione della Tarsu, l’articolo 67 del decreto legislativo 507 ha sempre previsto l’obbligo di copertura finanziaria. I comuni hanno il potere di concedere, con regolamento, riduzioni tariffarie per particolari situazioni espressamente individuate dalla legge.

Il consiglio comunale, tra l’altro, può deliberare agevolazioni Tares, oltre quelle già previste. Anche i benefici fiscali riconosciuti dal comune si applicano non solo alla tassa, ma anche alla maggiorazione standard sui servizi. L’articolo 14 attribuisce al comune la facoltà di stabilire riduzioni del tributo dovuto in presenza di determinate situazioni in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti. A queste riduzioni viene fissato dalla norma un tetto massimo. La riduzione della tariffa non può superare il limite del 30%.

In particolare, questo beneficio può essere concesso per: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali a uso abitativo. Oltre a queste agevolazioni tipiche, il comune ha il potere di riconoscere ai contribuenti benefici fiscali non previsti dalla legge.

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