Lavori pubblici, il Patto non è una scusa per bloccare i pagamenti

Vietato subordinare i pagamenti dei lavori adducendo i vincoli del Patto di stabilità o il mancato finanziamento. Il rispetto dei termini di pagamento è elemento essenziale per garantire le condizioni di concorrenza sul mercato. Lo ha affermato ieri l’Anac con un comunicato concernente le modalità di pagamento dei lavori pubblici finanziati in tutto o in parte da soggetti esterni.

La questione sulla quale si esprime l’Autorità con il comunicato siglato dal presidente Raffaele Cantone ha riguardo ad alcuni bandi di gara di lavori pubblici, oggetto di segnalazione, che subordinano i pagamenti dovuti all’impresa all’ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi (es. finanziamenti derivanti da fondi europei) ovvero a risorse non ancora a disposizione.

Il comunicato delinea quanto la stazione appaltante può fare in questi casi. In primo luogo l’Anac precisa che la stazione appaltante “ha l’onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare, anche in considerazione dei limiti posti dal patto di stabilità, garantendone la permanenza anche in fase di esecuzione”.

È infatti l’articolo 64 del codice dei contratti pubblici a rinviare all’allegato IX A dello stesso codice che prevede l’indicazione delle modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o i riferimenti alle disposizioni in materia da inserire nei bandi di gara. Si deve trattare sempre di una disciplina dei pagamenti conforme alla normativa vigente – sembrerebbe ovvio, ma evidentemente non lo è – e a tale riguardo il comunicato cita anche la determinazione n. 4 del 7.7.2010.
In questa determina si precisa innanzitutto che i termini di pagamento non possono essere derogati soltanto con un“generico richiamo alla necessità del rispetto del patto di stabilità interno”.
“In via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare quelle condizioni oggettive, specificamente individuate, che impediscono alla stazione appaltante di rispettare le condizioni di pagamento imposte dalle norme, purché le stesse non siano imputabili alla violazione del dovere generale che grava sulle p.a. di verificare la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”.

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