L’auto è un costo di servizio

Fonte: Il Sole 24 Ore

La stretta sulle autorizzazioni per l’utilizzo del mezzo proprio dettata dalla manovra correttiva (articolo 6, comma 14 del Dl 78/2010) ha messo a rischio le funzioni ispettive e creato più di un problema, soprattutto negli enti che non hanno un parco macchine a cui ricorrere. Le Pa hanno chiesto lumi alla Ragioneria generale, che nella circolare 36/2010 ha praticamente riacceso il semaforo verde ai rimborsi (si veda Il Sole 24 Ore del 23 ottobre), mentre la Corte dei conti (parere 949/2010 della sezione Lombardia) dà una lettura diversa. Che cosa potranno fare le amministrazioni dopo che le due istituzioni si sono espresse dando punti di vista disallineati? La differenza tra i due orientamenti sta nell’aver definito un diverso perimetro della residuale applicazione della normativa sul mezzo proprio, soprattutto sul il rimborso. Il suggerimento che verrebbe spontaneo è quello di scegliere la soluzione più «favorevole», che però cambia a seconda dei casi. L’applicazione, poi, ha sempre riflessi finanziari e la legge (articolo 6, comma 12) stabilisce che gli atti e i contratti posti che violano la disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La Ragioneria muove dall’esigenza di salvare gli spostamenti degli ispettori, e di chi è impegnato in funzioni istituzionali di verifica, rimettendo al dirigente che deve autorizzare il compito di verificare la convenienza economica. Questa lettura non tiene conto del fatto che una parte della norma disapplicata si riferiva proprio allo svolgimento di funzioni ispettive. Di fronte all’articolo 9 della legge 417/78, non disapplicato, che disciplina l’uso del mezzo proprio, con provvedimento motivato, «anche» oltre i limiti della circoscrizione provinciale quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti più conveniente, Corte e Ragioneria concordano sul fatto che la norma non rimane in piedi per una svista del legislatore. Solo che la Ragioneria ne limita la portata, più per ragioni finanziarie che per una ricostruzione giuridica coerente, prevedendo che, al di fuori delle funzioni ispettive, di verifica e controllo, l’autorizzazione è finalizzata solo alla copertura assicurativa e resta esclusa la possibilità di rimborso spese. La Corte sposta invece la lettura su un concetto di modalità di organizzazione secondo criteri di buon andamento, in cui l’utilizzo del mezzo proprio può essere considerato più funzionale. Con questa interpretazione, interessante e innovativa, il rimborso spese al dipendente costituisce non una spesa di personale, ma un costo del servizio, e l’autorizzazione è condizionata da una valutazione complessiva sull’efficacia ed economicità di una modalità organizzativa piuttosto che di un’altra, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione.

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