L’atto finale va impugnato verso tutte le Pa coinvolte

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedì

La conferenza dei servizi è uno strumento procedimentale di semplificazione. Ha lo scopo di far riunire in un unico luogo, fisico o anche virtuale (conferenza dei servizi telematica), tutte le amministrazioni che possono essere interessate, per la tutela degli interessi alla quale sono preposte, ad esprimere il proprio parere su un procedimento.
Quello che occorre sempre tenere a mente è che, anche quando viene utilizzato lo strumento della conferenza dei servizi, da un lato l’amministrazione competente a emettere il procedimento finale è sempre una, dall’altro che il modulo procedimentale della conferenza dei servizi non supera la soggettività delle singole amministrazioni coinvolte nel procedimento.
La conferenza dei servizi non è pertanto un organo nuovo e diverso rispetto ai soggetti che vi partecipano, ma rappresenta solamente un modo operativo col quale queste prendono coscienza del procedimento in corso ed esprimono il loro parere sul progetto. E così, nel caso di procedimenti complessi per il rilascio di titoli edilizi l’autorità competente sarà sempre una, ossia il Comune, mentre tutte le altre amministrazioni preposte alla tutela di interessi diversi hanno l’onere di esprimere il proprio parere sul progetto per il quale è richiesto il permesso di costruire nell’ambito della conferenza dei servizi.
Questa è l’impostazione ribadita recentemente dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza del 2 maggio 2012, n. 2488, secondo il quale «l’utilizzo del modulo procedimentale della conferenza di servizi, che come tale non configura un ufficio speciale della pubblica amministrazione, autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, non altera le regole che presiedono, in via ordinaria e generale, all’individuazione delle autorità emananti».
Con questa decisione il Consiglio di Stato, oltre a precisare ancora una volta i caratteri della conferenza dei servizi, si preoccupa di ribadire che l’impugnazione del provvedimento finale di assenso o dissenso deliberato in sede di conferenza dei servizi deve essere impugnato non nei confronti della «conferenza dei servizi», non costituendo questa un organo nuovo e distinto dai suoi partecipanti, bensì nei confronti di tutte le singole amministrazioni coinvolte.
I caratteri della conferenza dei servizi sono confermati anche dalla sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 2170 del 16 aprile 2012, in materia di piani di sviluppo industriale ex Dpr 447 del 1998, secondo la quale la ristrutturazione o l’ampliamento degli impianti industriali sono soggetti a un iter semplificato che si risolve in un procedimento che, mediante la conferenza di servizi indetta dal responsabile del procedimento, porta alla formazione di una proposta di variante sulla quale il consiglio comunale si pronuncia definitivamente per giungere, con una variante urbanistica adottata nell’ambito della conferenza di servizi, alla rapida realizzazione di tali iniziative, anche quando esse siano in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore, purché il relativo progetto sia conforme alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.

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