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di VINCENZO GIANNOTTI
La Corte dei conti in sede giurisdizionale affronta il problema della compatibilità del lavoro extraistituzionale da parte di un dipendente pubblico in part-time che abbia richiesto l’aspettativa per mandato elettorale. I giudici contabili evidenziano, in merito al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, quanto segue: a) le disposizioni legislative (legge 23 dicembre 1996, n. 662) vietano, in assenza di previa autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza, l’assunzione di incarichi retribuiti presso altre amministrazioni; b) le disposizioni regolamentari dell’Ente locale possono prevedere ulteriori restrizioni anche nei confronti dei privati, nella piena legittimità della scelta; c) nessuna disposizione legislativa permette al dipendente in aspettativa elettorale di bypassare le disposizioni legislative o regolamentari. Il dipendente pubblico, pertanto, in situazione di part-time, non previamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza è stato condannato al danno erariale corrispondente a tutte le retribuzioni percepite in assenza di previa autorizzazione da parte della propria amministrazione di appartenenza. Tali sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con la sentenza 9 giugno 2017, n. 264 qui di seguito commentata.
Un dipendente di un Ente locale, assunto a tempo indeterminato e successivamente posto in part-time con orario di lavoro non superiore al 50%, era stato abilitato dall’amministrazione di appartenenza a svolgere incarichi professionali esterni. Successivamente l’amministrazione aveva disposto, con proprio regolamento, il divieto di svolgere, anche per il personale a tempo parziale, attività professionali all’interno del territorio comunale, al fine di evitare possibili conflitti di interessi da parte del dipendente. La Procura della Corte dei conti, a fronte delle attività professionali esterne non previamente autorizzate, svolte dal citato dipendente ne ha disposto il rinvio a giudizio prospettando il danno erariale pari alle somme dallo stesso percepite per le citate attività professionali esercitate in costanza del citato rapporto di lavoro, a nulla rilevando il fatto che il citato dipendente avesse ottenuto l’aspettativa per mandato elettorale (nel caso di specie era stato eletto Sindaco del Comune di appartenenza).
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