L’Anci: tagli flessibili per le autonomie

Fonte: Italia Oggi

Tagli flessibili per comuni e province. L’Anci con una nota interpretativa analizza le recenti pronunce della Corte costituzionale, evidenziando che gli enti locali possono applicare i tagli disposti dalle manovre economiche delle leggi statali non in modo puntuale sulle singole voci di spesa indicate, ma assicurando il risparmio complessivo, anche effettuando le necessarie compensazioni. Sono in particolare le sentenze della Consulta 139 e 173 del 2012 a chiarire, secondo l’Associazione nazionale dei comuni, la portata delle norme finanziarie che impongono risparmi o tagli alle amministrazioni locali. L’interpretazione costituzionalmente orientata di tali disposizioni, stante l’autonomia degli enti locali, deve condurre a ritenere che risulti vincolante per comuni e province solo il limite di risparmio complessivamente posto, ferma restando, invece, ampia libertà di scegliere come distribuire i tagli tra le varie voci di spesa. L’esempio più semplice da comprendere è dato dall’applicazione dell’articolo 9, comma 28, del dl 78/2012, convertito in legge 122/2012, il quale recentemente è stato modificato in modo da comprendere espressamente gli enti locali tra le amministrazioni pubbliche tenute a ridurre il costo dei contratti di lavoro flessibili entro la soglia del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009. Tale comma 28 cita espressamente una serie di contratti flessibili: tempo determinato, convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio. Per quanto dovesse risultare chiaro che non si tratta nemmeno per le amministrazioni statali di un obbligo di contenere nel 50% della spesa ciascuna voce (in quanto l’elenco appare solo esemplificativo), in ogni caso, chiarisce l’Anci, alla luce della sentenza della Consulta 173/2012 per quanto riguarda gli enti locali certamente essi sono vincolati esclusivamente a ridurre la spesa per la contrattazione flessibile. Ma ciascun ente ha la possibilità di stabilire se e di quanto ridurre la spesa connessa a ciascuna tipologia contrattuale, potendo compiere compensazioni tra l’una e l’altra, così da ottenere l’obiettivo complessivo. Lo stesso, avverte l’Anci, vale per le misure dettate dall’articolo 6 della legge 122/2012, in tema di riduzione di indennità, compensi, gettoni e altre utilità per i componenti degli organi, o, ancora, le riduzioni di spesa per studi e incarichi di consulenza, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, spese per la formazione, spese per la gestione delle vetture di servizio, come si desume dalla sentenza 139/2012. Solo in questo modo, spiega l’Anci, è possibile dare effettività al dovere della legge statale di disciplinare la finanza locale per principi, invece che mediante norme puntuali. Probabilmente, tuttavia, anche le stesse sentenze della Consulta sono riduttive. I principi normativi non dovrebbero limitarsi a consentire la compensazione di tagli; al contrario dovrebbero permettere scelte autonome, anche diverse da quelle indicate dalla legge, purché tutte volte a rispettare i risultati fissati dal legislatore statale nell’esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica.

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