L’acconto Irap sale anche per i sindaci

Fonte: Il Sole 24 Ore

La situazione finanziaria degli enti locali viene complicata anche dall’aumento degli acconti Ires/Irap, che costringerà gli uffici a reperire ulteriori risorse finanziarie. Un primo aumento, dal 100% al 101%, era stato disposto dall’articolo 11, comma 20 del Dl 76/2013, mentre il secondo, che porta l’acconto definitivo al 102,5%, è contenuto nel Dm del 30 novembre scorso, all’articolo 1 punto c). Il comunicato stampa delle Entrate n. 236 del 30 novembre precisa che, com’è naturale, l’incremento degli acconti vale anche per l’Irap.

Anche gli enti locali sono quindi oggetto di questi aumenti, in quanto essi non sono soggetti Ires in base all’articolo 74 del Dpr 917/1986 che ne dispone l’esclusione soggettiva, ma sono soggetti passivi Irap (articolo 3 comma 1 punto e-bis del Dlgs 446/1997) e, nel caso di applicazione del metodo commerciale per il calcolo della base imponibile Irap, gli acconti seguono le regole delle imposte sui redditi. Gli enti dispongono infatti di due modalità di calcolo Irap: metodo retributivo oppure metodo commerciale. Il metodo retributivo, previsto dall’articolo 10-bis, comma 1 del Dlgs 446/1997, prevede che la base imponibile sia costituita dall’insieme delle retribuzioni erogate a lavoratori dipendenti, compensi per redditi assimilati (articolo 50 del Tuir), per prestazioni occasionali (articolo 67, punto l del Tuir), per obblighi di fare, non fare e permettere. In tal caso l’articolo 30, comma 5 del Dlgs 446/1997 prevede il versamento di acconti mensili determinati sulla base dell’applicazione dell’aliquota agli emolumenti corrisposti nel mese precedente.

Il metodo commerciale prevede che l’ente locale che svolga anche attività commerciali rilevanti Iva possa scegliere, per queste attività, il metodo previsto dall’articolo 10-bis, comma 2 del Dlgs 446/1997, che consiste nel determinare il valore della produzione netta con modalità simili a un imprenditore commerciale. La scelta del metodo commerciale è molto comune (e opportuna) in quanto produce fortissimi risparmi d’imposta per effetto della riduzione della base imponibile, sia commerciale sia istituzionale, e dell’applicazione un aliquota molto più bassa sulla base imponibile commerciale. Se la base imponibile commerciale risulta positiva e ne deriva un debito d’imposta, i versamenti sono disciplinati dall’articolo 30, comma 2 del Dlgs 446/1997, che prevede che gli acconti sono versati con le modalità e i termini stabiliti per le imposte sui redditi; quindi gli enti dovranno tenere conto dell’incremento degli acconti del 2.5%.

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