L’abuso edilizio in centro non sempre va demolito

Fonte: Il Sole 24 Ore

Abusi edilizi non sempre demoliti nei centri storici: lo afferma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1084 del 10 marzo 2014 relativa a un intervento a Roma. Il problema è particolarmente sentito in quanto fino ad oggi si è considerata la “riduzione in pristino” (cioè la demolizione dell’abuso) come strumento normale per «riportare lo stato di fatto a quanto previsto per lo sviluppo edilizio del territorio» (Consiglio di Stato, n. 1793 del 27 marzo 2012), tanto più che gli interventi nei i centri storici (zone «A» dei piani urbanistici), sono soggetti al severo parere della Soprintendenza.

Di qui l’importanza del caso deciso, che riguarda il mutamento di destinazione d’uso e l’accorpamento di locali interrati, l’ampliamento di tre bocche di lupo, una nuova finestra e una nuova scala di un ristorante.

Questi interventi innanzi tutto sono stati qualificati come «ristrutturazione edilizia» e non valutati come interventi singoli. Questa qualificazione rende più grave la sanzione, perché in caso di ristrutturazione con trasformazione dell’organismo edilizio è irrogabile la sanzione demolitoria (che invece per gli abusi singoli minori si può evitare).

Secondo il giudice amministrativo, l’insieme delle opere descritte comporta una ristrutturazione in quanto le opere, anche se realizzate singolarmente, sono tali da correlarsi in un palese effetto di pur parziale trasformazione dell’organismo edilizio preesistente. L’autore dell’abuso correrrebbe quindi il rischio di una riduzione in pristino. Invece, a suo favore, il Consiglio di Stato ipotizza una via di uscita di carattere generale: si afferma infatti che è sempre necessario scegliere tra sanzione demolitoria e quella pecuniaria, anche se la demolizione è usuale. Per giungere a questa conclusione, il Consiglio di Stato richiama l’articolo 33, comma 4, del testo unico sull’edilizia 380/2001, secondo cui l’ufficio richiede all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali e ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Se il parere non viene reso entro 90 giorni dalla richiesta «…qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile provvede autonomamente».

Esiste quindi una certa elasticità e quindi il legislatore ha ritenuto che in ordine alla sanzione va prioritariamente effettuata una scelta tra la restituzione in pristino e il pagamento di una sanzione pecuniaria (mantenendo i luoghi modificati dall’abuso). Anche quando la Soprintendenza non si pronuncia, quindi, il Comune può procedere, ma l’espressione «autonomamente», riferita alla scelta del Comune, presuppone che l’ente locale possa effettuare una scelta simile a quella che spetta (entro 30 giorni) alla Soprintendenza.

Chi compie un abuso, quindi, ha sempre diritto a una scelta motivata, che a sua volta può graduarsi in funzione del peso dell’abuso rispetto alla situazione da tutelare.

Si aggiunge quindi un altro tassello al rapporto tra amministrazione che gestisce il territorio (Comune) e Soprintendenza, accentuando l’onere di motivazione quando il soggetto pubblico decide di demolire. Ad esempio, il privato potrebbe proporre opere di mitigazione (come in materia paesaggistica: Tar Brescia 317/208), sfuggendo così a una sanzione demolitoria, di recente nella sua severità giunta anche all’attenzione (senza esito) della Corte di giustizia comunitaria (6 marzo 2013 in causa C-206/13), su una demolizione che il Tar Palermo riteneva eccessivamente punitiva.

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