La trattativa privata va motivata

Fonte: Il Sole 24 Ore

Le pubbliche amministrazioni possono affidare appalti di lavori entro il valore di un milione di euro con procedura negoziata, ma devono assicurare un minimo confronto concorrenziale con la gara informale. Il Dl Sviluppo riformula l’articolo 122 del Dlgs 163/2006, razionalizza la disciplina della procedura negoziata ed elimina la norma che prevedeva un tetto massimo a 100mila euro, ma non indicava regole selettive. I lavori fino a un milione di euro possono quindi essere affidati dal responsabile del procedimento tramite procedura negoziata, ma rispettando alcuni dei principi dell’ordinamento Ue (trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità) e dovendo effettuare una gara informale fra un numero minimo di operatori economici. Anche nel nuovo quadro, comunque, la procedura negoziata è considerata una fattispecie eccezionale, che si integra con le altre ipotesi previste dall’articolo 57 del codice. Le stazioni appaltanti devono quindi dimostrare l’esistenza di adeguati presupposti per poter utilizzare il percorso semplificato (ad esempio l’urgenza derivante dall’esigenza di avviare il cantiere entro termini prefissati per non perdere finanziamenti comunitari). Il modulo operativo che la stazione appaltante deve seguire per la selezione è espressamente stabilito nel format disciplinato dall’articolo 57, comma 6 dello stesso codice dei contratti. La stazione appaltante deve quindi prima di tutto procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara ufficiosa, mediante indagine di mercato. L’Avcp ha evidenziato (documento istruttorio del dicembre 2010) che questa fase deve avere un’adeguata pubblicità, e che la concreta individuazione dei soggetti da invitare al confronto possa essere effettuata mediante l’applicazione di criteri reputazionali o mediante sorteggio. La stessa autorità ha anche ammesso la formazione di elenchi di operatori economici, dai quali estrapolare i soggetti da invitare: per essere compatibili con il divieto previsto dall’articolo 40, comma 5, del codice, gli elenchi devono essere configurati come “aperti” e non devono determinare la condizione esclusiva per l’ammissione alle gare informali. Secondo la nuova regola, il responsabile del procedimento deve rivolgere l’invito ad almeno cinque soggetti quando l’importo dell’appalto è inferiore a 500mila euro, e ad almeno dieci quando il valore è tra 500mila e un milione di euro. Nello svolgimento delle gare il rispetto dei principi dell’ordinamento Ue richiede che alcune fasi abbiano adeguata trasparenza: l’apertura delle offerte dovrà pertanto avvenire in seduta pubblica. La tempistica per la presentazione delle offerte è individuata dallo stesso articolo 122 del codice (comma 6, lettera d) in 10 giorni dall’invio della lettera di invito, salvo che non vi siano ragioni di urgenza (che andranno evidenziate). Nell’area tra 500mila e un milione di euro, quando utilizzano come criterio di valutazione quello del prezzo più basso, le Pa possono esplicitare nella lettera di invito che si opererà l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (in base all’articolo 122, comma 9), a condizione comunque che pervengano almeno dieci offerte. L’applicazione della gara informale definita dall’articolo 57, comma 6, del codice comporta anche l’applicazione del principio di rotazione (richiamato nella norma), per cui le stazioni appaltanti non possono affidare lavori ulteriori all’aggiudicatario della gara informale per un certo periodo (che va dichiarato), e non lo possono invitare alle procedure selettive ufficiose. La nuova norma introduce anche obblighi di pubblicità dell’aggiudicazione, che va resa nota con pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, sul sito del ministero delle infrastrutture serviziobandipubblici.it) e sul sito dell’osservatorio regionale.

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