La tagliola anche sui revisori

Fonte: Italia Oggi

Anche i revisori che contribuiranno al dissesto degli enti sui quali avrebbero dovuto vigilare incapperanno in pesanti conseguenze, che nei casi estremi potranno arrivare a un divieto decennale di assumere nuovi incarichi.
Non ci sono solo sindaci, presidenti e assessori nel mirino delle misure anti-dissesto varate dal governo nel decreto sulla finanza locale.
Certo, a fare notizia sono soprattutto le sanzioni previste per i politici, ma la mannaia potrebbe colpire duro anche i professionisti.
Qualora, infatti, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell’attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i relativi componenti riconosciuti responsabili in sede di giudizio contabile non potranno più essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti e organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti, inoltre, trasmetterà l’esito dell’accertamento anche all’ordine professionale di appartenenza per valutazioni inerenti all’eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al ministero dell’interno per la conseguente sospensione dall’elenco di cui all’articolo 16, comma 25, del dl 138/2011. Ai revisori distratti, infine, le sezioni giurisdizionali regionali della magistratura contabile potranno irrogare una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino a un massimo di 20 volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.
Sanzioni analoghe colpiranno i politici che verranno riconosciuti dalla Corte dei conti, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto. Essi non potranno ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia, inoltre, non saranno candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Essi non potranno neppure ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale, né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Anche per loro, infine, è prevista una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino a un massimo di 20 volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.
A ben vedere, misure analoghe erano già contenute nel decreto «premi e sanzioni» (dlgs 149/2011), adottato nell’ambito del federalismo fiscale.
Le nuove disposizioni, tuttavia, si inseriscono in un contesto normativo decisamente cambiato. Il legislatore, infatti, ha previsto nuovi strumenti volti a prevenire l’emersione di nuovi casi di dissesto. In particolare, verrà attivato un fondo rotativo a favore degli enti locali alle prese con gravi criticità finanziarie, purché si impegnino a definire un rigoroso piano pluriennale di riequilibrio, da implementare sotto la stretta vigilanza di Viminale e (soprattutto) della magistratura contabile.
Il piano dovrà essere accompagnato da un parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.
L’introduzione di simili meccanismi, ovviamente, non potrà che aggravare la posizione di coloro che (amministratori o revisori) continueranno a chiudere gli occhi sulle problematiche contabili e finanziarie più rilevanti, nel momento in cui queste esploderanno, come recentemente avvenuto in non pochi comuni. In tali casi, il rischio di incappare nelle pesanti sanzioni sopra ricordate diventa sempre più elevato.

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