La spending review giustifica l’annullamento dell’appalto

Fonte: Il Sole 24 Ore

A fronte di un giustificato e rilevante interesse pubblico, quale la riduzione della spesa pubblica (spending review) in conseguenza della crisi economica, l’affidamento del privato regredisce e, conseguentemente, è minore la cogenza dell’obbligo motivazionale in capo al provvedimento di revoca in autotutela da parte della stazione appaltante.

La fattispecie, analizzata nella pronuncia n. 2019/2015 della quinta sezione del Consiglio di Stato, trae origine dall’aggiudicazione di una gara d’appalto sulla progettazione e l’esecuzione di un nuovo immobile regionale da destinare ad uffici e sedi di organismi pubblici.

A breve distanza dall’aggiudicazione, l’amministrazione aveva emanato in autotutela un provvedimento di revoca della gara e di tutti i provvedimenti successivamente intervenuti, sulla base della necessità di riduzione dei “costi della politica”.

Il provvedimento veniva impugnato e annullato dal Tar in quanto ritenuto carente sotto il profilo motivazionale, per non avere l’amministrazione interessata argomentato adeguatamente il raffronto tra le spese derivanti dall’esecuzione dell’appalto e i risparmi derivanti invece dall’abbattimento dei costi di locazione delle sedi di alcuni uffici attualmente sostenuti dalla Regione.
Di diverso avviso il Consiglio di Stato, il quale ha invece accolto l’appello. In primo luogo, il collegio ha precisato che l’obbligo di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non impone all’amministrazione una formale e analitica confutazione di ogni argomento esposto, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento alle deduzioni partecipative (Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 maggio 2012, n. 3210). 

Il Consiglio di Stato ha poi rimarcato il fatto che in primo grado il Tar aveva invece erroneamente sostenuto che non risultava adeguatamente dimostrato come l’esecuzione della nuova opera avrebbe effettivamente abbattuto il costo delle locazioni. Con ciò di fatto svolgendo, impropriamente, censure di merito sull’operato della Pa, in violazione del principio per il quale il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti discrezionali è limitato solo all’illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e arbitrarietà evidente.

Quanto invece all’affidamento della società quale conseguenza diretta e immediata dell’aggiudicazione definitiva e dell’attività difensiva svolta nel corso dei precedenti giudizi relativi all’aggiudicazione della procedura aperta – principio condiviso dal Tar – il Consiglio di Stato ha sottolineato come la presenza di un’indebita alterazione, nel corso della gara, della par condicio a vantaggio della società aggiudicataria, faccia venir meno in favore della società il legittimo e pieno affidamento all’aggiudicazione. Affidamento che comunque deve essere controbilanciato con l’interesse generale che costituisce il fondamento del potere di autotutela. Tanto più nel caso in cui l’affidamento deve considerarsi recessivo rispetto a un provvedimento in autotutela fondato (e giustificato) sul rilevante interesse pubblico di voler evitare la lievitazione dei costi dei lavori pubblici, e di voler quindi conseguire una riduzione della spesa pubblica, conseguente alla crisi economica, rispetto al quale l’interesse privato regredisce, con conseguente minor cogenza dell’obbligo motivazionale al riguardo (si veda anche Consiglio di Stato, Sezione V, 29 dicembre 2014 n. 6406).

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