La sospensione del potere di aumento dei tributi locali

di ENZO CUZZOLA

L’art. 42 della legge n. 232/2016 (meglio nota come Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha previsto alcune importanti modifiche anche nel settore dei tributi locali.

Come è noto, la precedente Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) aveva già previsto, per il 2016, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali rispetto ai livelli e alle tariffe applicate nel 2015. Adesso, la sospensione è stata prolungata anche per il 2017.

In ogni caso, il Legislatore già nel 2016 aveva previsto delle eccezioni che vengono mantenute anche per l’anno in corso. Infatti, la sospensione continua a non applicarsi:

  • per la TARI (tassa per i rifiuti): la motivazione può essere individuata nella circostanza che tale tassa risponde a logiche di copertura totale del piano finanziario di gestione dei tributi;
  • per gli enti locali in situazione di pre-dissesto ex art. 243-bis del Testo Unico Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267/2000);
  • per gli enti locali in situazione di dissesto ex artt. 246 e ss. del TUEL.

Posto che la norma si riferisce ai tributi locali, la sospensione non si applica al COSAP (canone di occupazione spazi e aree pubbliche), alla tariffe per la copertura dei servizi a domanda individuale (ad esempio, per la menda scolastica), ai canoni per gli alloggi comunali e al servizio idrico.

Rientrano, al contrario, nella sospensione degli aumenti l’IMU, la TASI, l’imposta sulla pubblicità, la TOSAP, l’imposta di soggiorno e l’addizionale comunale IRPEF.

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