La Sicilia viola il codice appalti

Fonte: Italia Oggi

La legge regionale della Sicilia viola il Codice dei contratti pubblici in materia di concorsi di idee. È quanto prefigura il commissario dello stato per la regione siciliana nel ricorso presentato alla Corte costituzionale su alcune parti della legge della regione Sicilia approvata a luglio (si tratta della legge del 12 luglio 2011, n. 12). Fra le norme di cui il commissario governativo solleva la questione di legittimità costituzionale si segnalano principalmente quelle sui concorsi di idee, istituto per il quale il legislatore regionale, secondo quanto si legge nel provvedimento di rinvio, delinea una «procedura di selezione dei concorrenti e di affidamento autonoma e difforme da quella nazionale». In particolare viene criticato il fatto che il legislatore regionale abbia ammesso la possibilità di affidamento al vincitore del concorso di idee, della realizzazione di successive fasi progettuali senza averlo previsto nel bando di concorso. Il Codice dei contratti pubblici prevede infatti che la stazione appaltante possa affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione con procedura negoziata senza bando, ma richiede che ciò sia previsto nel bando di concorso, diversamente dalla legge regionale. Sempre con riferimento ai concorsi di idee il Commissario governativo eccepisce che i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica, necessari per sviluppare le fasi successive del progetto, possano essere acquisiti dal vincitore del concorso dopo l’espletamento del concorso stesso; viceversa il Codice dei contratti pubblici prescrive che ciò avvenga prima del concorso. Infine si contesta la disposizione regionale che stabilisce che l’idea premiata, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, sia posta a base di un successivo concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, al quale però non possono partecipare i premiati. In questo caso la legge regionale viola il comma 5 dell’art. 108 del Codice, secondo cui i premiati sono ammessi a partecipare qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi, pone indebiti ostacoli al principio di concorrenza. Altre norme sulle quali si è appuntata l’attenzione del Commissario governativo sono quelle concernenti la qualificazione per i lavori di importo pari o inferiore a 150 mila euro e quella sulle opere edilizie di modeste dimensioni.

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