La rata «blocca» l’ipoteca

Fonte: Il Sole 24 Ore

Possibilità di chiedere sempre e comunque una rata crescente per le dilazioni delle cartelle di pagamento. Garanzia di non iscrizione dell’ipoteca in pendenza di rateazione. Decadenza dal beneficio del termine solo in caso di omesso pagamento di due rate consecutive. La disciplina delle dilazioni della cartelle di pagamento diventa più favorevole al contribuente, dopo le modifiche apportate dal decreto sulle semplificazioni fiscali.
Si tratta di modifiche che tengono conto della situazione di illiquidità in cui possono trovarsi imprese e privati, per effetto della crisi economica. Deve comunque trattarsi di una difficoltà temporanea e reversibile, poiché l’Erario non rinuncia a nulla del proprio credito, sia a titolo di capitale che di interessi.
Dalle innovazioni apportate emerge comunque ancor di più l’opportunità che la domanda di rateazione sia presentata quanto prima dal contribuente. Innanzitutto, perché in questo modo si risparmia sull’aggio dovuto all’agente della riscossione. In presenza di cartella di pagamento, infatti, se l’istanza di dilazione viene presentata entro 60 giorni dalla notifica della stessa, nella somma da rateizzare si comprende solo l’aggio del 4,65 per cento. Se invece la domanda è presentata successivamente a tale data, l’aggio diventa sempre e comunque del 9 per cento.
Per le somme dovute in esito ad accertamenti esecutivi, la procedura di rateazione prevede in ogni caso l’inclusione dell’aggio nella misura massima del 9 per cento. Questa discriminazione, non ragionevole, è dovuta al fatto che per chiedere la dilazione di queste somme occorre attendere l’affidamento del carico tributario all’agente della riscossione. Ma, quando questo avviene, matura pienamente il diritto dell’agente al proprio compenso. L’altro motivo per cui conviene anticipare i tempi della domanda riguarda il blocco delle ipoteche. Va detto che anche prima del decreto fiscale direttive interne di Equitalia già prevedevano che, una volta accordata la rateazione, non si potesse più procedere all’iscrizione di ipoteca. Si tratta però di meri documenti di prassi, non pienamente tutelanti per il contribuente. Con la modifica apportata dal Governo è vietato apporre il vincolo, in pendenza della procedura di dilazione. Sono però fatte salve le ipoteche già iscritte prima della domanda. Da qui l’esigenza della accelerazione di attivazione della procedura.
Un’innovazione importante riguarda la possibilità, per le nuove procedure, di chiedere la rata crescente. In questo modo, si consente al debitore di differire nel tempo lo sforzo finanziario, prevedendo esborsi di entità maggiore negli anni successivi al primo. E si determina una rata “sostenibile” nell’anno in cui la difficoltà è maggiore, con l’auspicio di recuperare liquidità disponibile in futuro.
Le regole sulla decadenza dal beneficio del termine sono state rese infine notevolmente più favorevoli al contribuente. Nella legislazione precedente allo scopo era sufficiente l’omesso pagamento della prima rata oppure di due rate successive alla prima anche non consecutive. Il debitore che incorreva in questa situazione si vedeva immediatamente esposto alle azioni di Equitalia, per l’intero importo del debito residuo. Con l’innovazione in esame, occorre invece l’omesso pagamento di due rate consecutive. Si fa presente che l’omissione si verifica anche nell’ipotesi in cui il contribuente paghi in ritardo le rate. È evidente però che con la nuova previsione è più facile salvare le dilazioni in presenza di inadempimenti anche plurimi ma non continuativi. Per esempio, se si “salta” il pagamento della seconda e della quarta rata, permane il diritto del debitore alla rateazione. Si ritiene tuttavia che l’agente della riscossione possa intraprendere azioni per il recupero coattivo delle rate non pagate. Questa parte della novella, peraltro, dovrebbe trovare applicazione già a partire dalle rateazioni in corso, purché non ancora decadute alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Le soluzioni a confronto
Il percorso per la rateazione prima e dopo il Dl: in nero le novità

LE REGOLE VIGENTI   DOPO IL DECRETO LEGGE
Il contribuente in temporanea difficoltà finanziaria chiede la dilazione della cartella di pagamento in un massimo di 72 rate mensili, con applicazione della rata costante Il contribuente in temporanea difficoltà finanziaria chiede la dilazione della cartella di pagamento in un massimo di 72 rate mensili, anche con applicazione della rata crescente
Se la richiesta è presentata entro sessanta giorni dalla cartella, è dovuto l’aggio nella misura del 4,65%. Oltre tale termine l’aggio diventa del 9% Se la richiesta è presentata entro sessanta giorni dalla cartella, è dovuto l’aggio nella misura del 4,65%. Oltre tale termine l’aggio diventa del 9%
Per le somme derivanti da accertamenti esecutivi, l’aggio è sempre dovuto nella misura del 9% Per le somme derivanti da accertamenti esecutivi, l’aggio è sempre dovuto nella misura del 9%
L’agente della riscossione concede la rateazione L’agente della riscossione concede la rateazione
In costanza di rateazione, direttive interne di Equitalia stabiliscono che non si possa procedere all’iscrizione di ipoteca In costanza di rateazione, la legge impedisce l’iscrizione di ipoteca. Restano salve però le ipoteche già iscritte prima della domanda
In caso di temporaneo peggioramento della situazione finanziaria del debitore, questi può chiedere una ulteriore rateazione sino a un massimo di 72 rate mensili, anche a rata crescente In caso di temporaneo peggioramento della situazione finanziaria del debitore, questi può chiedere una ulteriore rateazione sino a un massimo di 72 rate mensili, anche a rata crescente
Si decade dal beneficio del termine se non si versa la prima rata oppure due delle rate successive, anche non consecutive. In tale eventualità, l’agente della riscossione riprende le ordinarie azioni esecutive Si decade dal beneficio del termine se non si versano due rate consecutive. In tale eventualità, l’agente della riscossione riprende le ordinarie azioni esecutive

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