La mobilità dalle Province «congela» le assunzioni

Fonte: Il Sole 24 Ore

Funzione Pubblica e Affari regionali vengono in soccorso degli enti locali cercando di supportarli nell’applicazione delle norme criptiche sul personale della legge di stabilità. Attraverso le Linee guida della circolare 1/2015, anticipata sul Sole 24 Ore del 29 gennaio, si manifesta il pregevole sforzo di fornire alcune indicazioni pratiche. Ma, per i Comuni, la parola d’ordine che sembra trasparire dalla lettura del documento può essere riassunta con «fermi tutti». 

Il comma di riferimento della legge 190/2014 è il 424, che impone a Regioni ed enti locali di destinare tutte le facoltà assunzionali 2015 e 2016 a favore dei vincitori di concorsi non ancora nominati, ma la cui graduatoria deve essere in vigore al 1° gennaio 2015. Esauriti i vincitori, lo spazio assunzionale che rimane deve essere destinato ad assorbire i dipendenti della Provincia che non hanno trovato posto nell’area vasta o in Regione. Quindi, in primo luogo, fermo restando il rispetto del Patto di stabilità e le capacità di bilancio, i Comuni devono determinare quanto possono spendere per nuove assunzioni nel 2015 e nel 2016, secondo le regole fissate dal Dl 90/2014: il 60% della spesa dei cessati 2014 per l’anno 2015 e l’80% della spesa dei cessati 2015 per l’anno 2016. Percentuali che si elevano al 100% negli enti soggetti al Patto di stabilità, se hanno un rapporto fra spesa di personale e spesa corrente non superiore al 25%. Si arriva, ugualmente, al 100% anche per tutti i Comuni, ma l’ulteriore percentuale, pari al 40% per il 2015 e il 20% per il 2016, va destinata esclusivamente al personale che proviene dalla Province. Questi bacini di assorbimento dovranno essere trasmessi alla Funzione Pubblica, che li incrocerà con le eccedenze che saranno comunicate dalle Province. La spesa per assorbire queste eccedenze, dice la norma, non si calcola per la verifica del rispetto del comma 557 della legge 296/2006. 

Il disposto appare chiaro, ma la circolare sembra adombrare un’interpretazione diversa: la spesa in questione concorre al coacervo della spesa di personale, in quanto si afferma che la spesa dei provinciali consente solo di superare il limite del comma 557. La questione non è di poco conto, in quanto, se prevale la strada indicata dal dipartimento, nessun altra modalità di reperimento delle risorse umane può essere adottata, in quanto tutte erodono la spesa di personale che, al contrario, deve essere riservata ai dipendenti in mobilità. 

Così non si potrebbe ricorrere, per esempio, al personale a tempo determinato e ai comandi. Sicuramente sono da rinviare le stabilizzazioni: il termine per la conclusione delle relative operazioni, prima scadente il 31 dicembre 2016, viene prorogato a tutto il 2018. 

Grossi dubbi sussistono per la mobilità volontaria fra enti soggetti a vincoli sulle assunzioni: se da un lato questa non incide sulle facoltà assunzionali, dall’altra assorbe spesa di personale che, come detto, è a totale appannaggio degli ex provinciali. In conclusione, quali spazi hanno i Comuni per il reperimento di risorse umane oggi? Pochi sono gli strumenti. Si possono portare a termine le assunzioni previste nel piano 2014, in quanto si riferiscono alle cessazioni 2013, le mobilità volontarie attivate prima del 1° gennaio scorso e si possono assumere le categorie protette, ma solo per colmare eventuali quote scoperte. Ma se domani cessano dieci educatrici dell’asilo nido e l’ente deve comunque garantire gli standard regionali in ordine al rapporto educatore/bambini, quale soluzione si può prospettare? Anche se non è vista di buon occhio dal dipartimento, non si può che ricorrere, con provvedimento ben motivato, ad assunzioni a tempo determinato, limitatamente al periodo necessario affinché si portino a termine le procedure sul personale della provincia. 

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