La «marcia indietro» entro 18 mesi

Fonte: Il Sole 24 Ore

Le amministrazioni pubbliche devono esercitare il potere di annullamento di atti illegittimi o per i quali si sia formato illegittimamente il silenzio-assenso entro un termine non superiore a diciotto mesi dall’adozione del provvedimento o dalla formazione degli effetti della Scia.
L’articolo 6 della legge 124/2015 modifica alcune disposizioni della legge 241/1990, ridefinendo le tempistiche entro le quali può essere esercitata l’autotutela, soprattutto nei casi nei quali siano rilevate illegittimità nel provvedimento o nel processo formativo del procedimento abilitante un soggetto privato a intraprendere un’attività.
L’articolo 21-nonies della legge sul procedimento amministrativo è stato integrato proprio nella parte relativa ai termini entro i quali deve intervenire l’annullamento del provvedimento illegittimo: al criterio generale (entro un termine ragionevole) è stato posto un limite, individuato appunto in diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20 della stessa legge 241/1990. 
La disposizione mantiene peraltro per l’amministrazione procedente la facoltà di annullare d’ufficio il provvedimento rispetto al quale siano state rilevate illegittimità, potendo sussistere casi di incertezza derivanti da interpretazioni differenti della normativa (e permanendo le esclusioni previste dal comma 2 dell’articolo 21-octies).
Qualora l’ente intenda annullare d’ufficio il provvedimento, dovrà esplicitare le ragioni di interesse pubblico che sostengono la decisione, evidenziando il contemperamento con gli interessi dei destinatari e degli eventuali controinteressati.
Il provvedimento di annullamento, quindi, deve essere adeguatamente motivato, focalizzando l’attenzione sui profili di illegittimità rilevati. Tale analisi può essere conseguente a una segnalazione di un soggetto interessato o coinvolto nel procedimento, oppure può derivare dall’evidenziazione nell’ambito di un ricorso presentato contro il provvedimento davanti al Tar. Tuttavia l’illegittimità potrebbe essere rilevata dalla stessa amministrazione, in particolare nell’ambito dei controlli di regolarità amministrativa (negli enti locali obbligatori in base agli articoli 147 e 147-bis del Dlg 267/2000).
La disposizione precisa peraltro come restino ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
L’annullamento in autotutela può essere adottato dall’amministrazione anche in relazione agli atti formatisi in base a segnalazione certificata di inizio di attività sulla base di quanto disciplinato dall’articolo 19 della legge 241/1990.
Esaurito lo spazio di intervento per l’esercizio del potere di controllo sulle dichiarazioni e sugli elementi rappresentati dall’interessato con la Scia, infatti, il nuovo comma 4 stabilisce che l’amministrazione competente può comunque adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies per l’annullamento d’ufficio.
Inoltre, l’innovato comma 1 dell’art. 21 prevede che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli 19 e 20.
Da tale quadro normativo consegue per le amministrazioni (in particolare per gli enti locali) l’obbligo di attivare percorsi di verifica delle dichiarazioni rese con la Scia o nei procedimenti per i quali valga il silenzio-assenso anche con modalità più intensive rispetto ai normali controlli sulle autocertificazioni.
La rilevazione di illegittimità successivamente alla fase del controllo connessa alla presentazione della segnalazione certificata o dell’istanza consente l’esercizio dell’autotutela, ma ora il dato normativo evidenzia in modo chiaro che il soggetto interessato, se ha esercitato l’attività in base a false dichiarazioni, non può essere ammesso ad alcuna sanatoria.

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