La mancata unità crea confusione e ostacola le scelte

Fonte: Il Sole 24 Ore

La delibera 121 emanata dalla Civit giunge in una fase temporale alquanto problematica per le autonomie locali, in quanto oltre a essere alla prese con la predisposizione dei bilanci e con i problemi connessi ai tagli imposti dalla finanziaria, si trovano ora a stringere i tempi relativamente alle modifiche da apportare ai propri regolamenti di organizzazione, alla nomina dell’Oiv e al sistema di valutazione del personale dirigente e non, imposti dal decreto Brunetta entro il termine del 31 dicembre 2010. In tale contesto, è sorta un’ulteriore diatriba che sta tergiversando nella prassi degli enti, scaturita dall’avvicendarsi di indicazioni contrastanti emerse dal documento di linea guida approvato dall’Anci e passate al vaglio anche da parte della Civit, chiamata a esprimere una valutazione circa i contenuti dello stesso. Il documento Anci affermava infatti che nella nomina degli Oiv vi era la possibilità da parte degli enti di prevedere la presenza di un soggetto interno, nella veste di coordinatore della struttura organizzativa (segretario o direttore generale) e pertanto conoscitore degli assetti interni: nel giro di pochi giorni, in seguito ad un noto parere messo dalla Civit (in risposta a un quesito avanzato nel mese di novembre dal comune di Cantù), si era affermato che i componenti dell’Oiv dovevano risultate tutti esterni e ciò avrebbe probabilmente richiesto la preventiva ricerca di soggetti con i requisiti indicati dalla delibera Civit 4/2010 e la copertura finanziaria da ricercarsi possibilmente in altre aree del bilancio, pur consapevoli della necessità di mantenere l’invarianza della spesa (ulteriore aspetto contraddittorio). La delibera 121, considerando probabilmente il fatto che la maggior parte degli enti locali si trova in difficoltà anche nel cercare di adempiere in tempo utile (31 dicembre 2010) alla nomina degli Oiv, ricordando che l’articolo 14 del decreto legislativo 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 150 del 2009), ha ritenuto che possa rientrare di fatto nella discrezionalità del singolo comune la scelta di costituire o meno l’organismo indipendente di valutazione. Nel secondo caso, l’amministrazione dovrebbe evidentemente garantire il rispetto sia dei quesiti che devono dimostrare di possedere i relativi componenti che le funzioni attribuite dal decreto Brunetta all’Oiv. Di fronte a tali messaggi tendenzialmente contrastanti tra loro, sono molte le amministrazioni che stanno prendendo in esame a questo punto l’opzione (senza dubbio maggiormente economica) di conservare l’attuale nucleo di valutazione, magari estendendone le funzioni originali. Vi è ora un crescente numero di amministrazioni che pur decidendo comunque di optare per la costituzione dell’Oiv, in presenza di scarse risorse da dedicarvi e di un numero ristretto di potenziali soggetti aventi i requisiti previsti, stanno decisamente optando per la nomina di un Oiv monocratico, soluzione di fatto meno onerosa e più facile anche da gestire nel relativo funzionamento dell’organo. La mancanza di una visione di intenti unitaria tra Anci e Civit (auspicata anche dal perfezionamento del relativo protocollo d’intesa dell’aprile scorso) sta senza dubbio contribuendo ad aumentare l’incertezza relativa alle azioni da intraprendere onde farsi trovare pronti con i dettami della Brunetta. In tale quadro interpretativo si auspica che per non menomare l’importante effetto propulsivo implicito nella riforma Brunetta, gli enti possano comunque costituire l’Oiv (qualunque sia la composizione prescelta), auspicando che quelli di minori dimensioni possano una volta per tutte avviare virtuosi processi di collaborazione partendo dalla costituzione di Oiv in “forma associata”, unica modalità perseguibile per le loro capacità organizzative e finanziarie.

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