La fattura elettronica è obbligatoria dal 6 giugno

Fonte: Il Sole 24 Ore

Con il decreto legge sulla spending review, approvato dal Consiglio dei ministri il 19 aprile 2014, viene agevolato il pagamento dei crediti che i fornitori vantano nei confronti della Pa, attraverso l’utilizzo dei dati presenti nelle fatture elettroniche, che possono essere utilizzati nella piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

È questa l’ultima novità con cui il legislatore aggredisce il fenomeno dei ritardi nei pagamenti della Pa nei confronti degli imprenditori e dei professionisti: da una parte, sanzionando questi ritardi con l’applicazione, in via automatica, degli interessi di mora (si vedano anche gli articoli a pagina 9) e, dall’altra, sbloccando i pagamenti con il sistema delle compensazioni.

I ritardi nei pagamenti

Le pubbliche amministrazioni sono ormai tenute per legge alla puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali effettuate con i propri fornitori, altrimenti scatta l’applicazione automatica degli interessi di mora.

Con le novità che sono state introdotte dal decreto legislativo 192/2012, che ha dato pieno recepimento alla direttiva 2011/7/Ue, modificando la disciplina prevista dal decreto 231/2002, per tutti i contratti stipulati dal 1° gennaio 2013, la Pa è tenuta a pagare i fornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell’ente debitore oppure, quando non risulti certa la data di arrivo della fattura, dalla consegna della merce o dalla data di prestazione dei servizi.

Un altro passaggio determinante deriva dalla fattura elettronica: va ricordato che dal prossimo 6 giugno diventerà obbligatorio, per i fornitori della Pa, l’invio della fattura elettronica, che permetterà di individuare con esattezza la data di ricezione della stessa e la data da cui far decorrere gli interessi moratori in mancanza di pagamento.

Le deroghe

Le uniche deroghe previste in cui il termine di pagamento viene esteso fino a 60 giorni, riguardano le imprese pubbliche e gli enti (quali Asl e strutture ospedaliere) che forniscono assistenza sanitaria.

È altresì permesso alle parti di concordare, purché in forma espressa, un termine superiore a 30 giorni, se oggettivamente giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto, o da particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell’accordo, ma comunque non superiore a sessanta giorni. In caso di mancato rispetto dei termini scatta in automatico – e senza necessità di messa in mora – il computo degli interessi legali moratori i quali, in applicazione a quanto previsto dal decreto legislativo 192/2012, sono calcolati aggiungendo otto punti percentuali al tasso fissato dalla Bce per le operazioni di rifinanziamento (con comunicato del Mef, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2014, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2014 il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi moratori è pari allo 0,25%). Gli interessi di mora sono calcolati su base giornaliera e in modo semplice: gli interessi non producono infatti, a loro volta, altri interessi.

Compensazione crediti Pa

Altro strumento importante per arginare i ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione si registra in ambito più strettamente fiscale, dove gli imprenditori e i professionisti che vantano crediti commerciali con lo Stato, gli enti pubblici nazionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno la possibilità di compensare detti crediti con le somme dovute al Fisco a seguito di iscrizione a ruolo (articolo 28-quater del Dpr 602/1973), oppure a seguito di definizione della pretesa erariale, mediante strumenti deflativi del contenzioso (articolo 28-quinquies del Dpr n. 602 del 1973).

In sostanza, al ricorrere di determinate condizioni (in particolare si deve trattare di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e devono essere stati oggetto di certificazione da parte della Pubblica amministrazione debitrice, attraverso l’utilizzo della piattaforma di certificazione elettronica), un operatore economico può utilizzare il credito vantato per l’esecuzione di appalti, per la somministrazione di servizi, o per la fornitura di beni al fine di pagare, totalmente o parzialmente, somme dovute all’Erario.

A tal riguardo è auspicabile un ulteriore intervento che allarghi le maglie della compensazione permettendo da una parte di utilizzarla non solo in una fase patologica – quando ormai il debito tributario è stato gravato da sanzioni, interessi ed aggio di riscossione -, ma anche in una fase precedente (ad esempio con le somme richieste con gli avvisi bonari); dall’altra estendendo il campo dei crediti compensabili anche a quelli vantati nei confronti delle società a partecipazione pubblica (cosiddette società in house).

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