La competenza per l’individuazione dei titolari di posizione organizzativa nei Comuni privi di figure dirigenziali

di ENZO CUZZOLA

Come previsto dall’art. 109 comma 2 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo n. 267/2000), negli Enti privi di qualifiche dirigenziali, gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti con apposito provvedimento motivato del sindaco, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Sebbene la norma non faccia espresso riferimento all’ipotesi di nomina dei funzionari sostituti dei suddetti titolari di P.O., è ragionevole ritenere che anche tale nomina debba farsi rientrare nella competenza del Sindaco.
Invece, non al sindaco ma alla giunta comunale è attribuita la competenza ad adottare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio (art. 48 comma 3 del TUEL) e a definire, in generale, l’assetto organizzativo dell’Ente, mediante l’articolazione delle aree di attività e correlata istituzione ed individuazione delle singole posizioni organizzative ritenute necessarie per un’ottimale gestione amministrativa.

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