Iva su tpl, comuni rimborsati

Fonte: Italia Oggi

Entro il 28 febbraio gli enti locali devono presentare le certificazioni per ottenere dallo Stato il rimborso dell’Iva per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. Lo prevede la circolare n. 1/2015 del ministero dell’interno (direzione centrale per la finanza locale), diffusa ieri.

La norma di riferimento è l’art. 9, comma 4, della legge 472/1999, mentre le modalità applicative sono state dettate dal dm 22 dicembre 2000.

In pratica, per accedere al rimborso, occorre inviare entro fine mese una certificazione attestante il dato presunto dell’Iva che verrà pagata nell’anno corrente (modello B) ed entro il 30 aprile un ulteriore certificazione contenente il dato definitivo dell’Iva pagata nel 2014(modello B1).

La tardiva o mancata presentazione del primo modello comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno 2015, della prima rata, mente la tardiva o mancata presentazione del modello B1 determina il recupero da parte del Viminale della prima rata versata eventualmente nel 2014 e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo. La mancata presentazione nei termini del modello B non pregiudica la possibilità di trasmettere, per l’assegnazione del trasferimento erariale concernente l’anno 2015, il modello B1 entro il 30 aprile 2016.

Possono accedere al riparto le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi (fatta eccezione per quelli delle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sicilia), mentre sono esclusi comuni e province (tranne quelle appartenenti alla Regione Sardegna, salvo eventuali modifiche che dovessero essere introdotte nell’ambito del processo di riordino degli enti di area vasta).

Gli enti dovranno trasmettere le predette certificazioni alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo competente per territorio. Per il rispetto dei predetti termini verrà presa in esame la data d’arrivo (se consegnata a mano) o quella del timbro postale (se spedita).

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