Iva a doppia via sul fotovoltaico

Fonte: Il Sole 24 Ore

Ad eccezione di quelli di minori dimensioni, gli impianti fotovoltaici costituiscono beni immobili. A tale conclusione la circolare 36/2013 dell’agenzia delle Entrate giunge attraverso una certa forzatura della nozione (catastale) di unità immobiliare. Posto che «(…) ai fini del censimento in Catasto non rileva esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, nè la circostanza che tali impianti possano essere posizionati in altro luogo mantenendo invariata la loro originaria funzionalità (…)», la circolare individua, quale criterio distintivo, la stabilità dell’impianto rispetto all’immobile sul quale insiste e la sua attitudine ad accrescerne l’autonomia funzionale.

Poiché tuttavia, tale criterio risulta inevitabilmente incerto, nel tentativo di fornire indicazioni più sicure la circolare 36/13 precisa che vanno considerati come beni immobili gli impianti fotovoltaici a terra per effetto dei quali l’area viene a costituire una centrale elettrica e quelli posti sulle coperture degli edifici e sulle pertinenze di altre aree/fabbricati, quando il valore capitale (o la redditività ordinaria) di questi ultimi resta incrementato del 15% o più. Costituiscono invece beni mobili gli impianti che abbiano una potenza nominale non superiore a 3 KiloWatt per ogni unità immobiliare servita o una potenza nominale complessiva, espressa in KiloWatt, non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto. Per le installazioni al suolo, il riferimento è al volume individuato dall’intera area destinata all’intervento.

Per gli impianti superiori a 20 kw di potenza installata (per i quali l’applicazione dell’Iva è obbligatoria) la circolare 36/13 contribuisce a far luce sul tema dell’utilizzo promiscuo dell’impianto. In effetti, la destinazione dell’energia ad utilizzi istituzionali – dunque non commerciali – è di norma prevalente. Sul punto, il principio fondamentale del l’Iva è quello per cui è detraibile tutta, e sola, l’imposta pagata su acquisti di beni/servizi poi utilizzati per effettuare operazioni attive imponibili.

Con riferimento agli utilizzi istituzionali dell’energia prodotta, questo principio può essere soddisfatto con l’autofatturazione di tutta l’energia con questa destinazione (con la conseguenza che tutta l’Iva pagata sugli acquisti diventa detraibile), oppure per mezzo dell’assoggettamento a Iva della sola energia ceduta al Gse; in questo caso la detrazione dell’Iva è ammessa solo per la quota parte di acquisti utilizzati per produrre energia destinata al Gestore.

Nel silenzio della normativa domestica su quale delle due soluzioni adottare è intervenuto il nuovo articolo 168-bis della direttiva Iva 112/06 che, per i soli beni immobili, stabilisce che nel caso di immobili destinati, per una parte, ad un’attività commerciale e, per un’altra parte, a finalità istituzionali (o comunque estranee all’Iva), la detrazione dell’imposta è ammessa – nella fase iniziale – per la sola quota riferibile all’utilizzo commerciale.

Ogni variazione della quota-parte di utilizzo istituzionale deve essere oggetto di successiva rettifica della detrazione. A questo punto, se l’impianto fotovoltaico è considerato come un bene immobile, la destinazione del l’energia al consumo interno dell’ente provoca la rettifica della detrazione a suo tempo effettuata (rettifica in diminuzione o in aumento, indifferentemente); se l’impianto è invece considerato come un bene mobile, allora la destinazione del l’energia al consumo interno deve essere autofatturata, con conseguente detrazione integrale dell’Iva sugli acquisti (quelli relativi ai beni/servizi necessariamente addebitati dai soggetti che hanno realizzato l’impianto, ad esempio).

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