Italia primo paese europeo a dotarsi di una legge nazionale che regola l’IA

Via libera della Camera al disegno di legge del Governo con deleghe e disposizioni sull’intelligenza artificiale: ora il testo passa al Senato

26 Giugno 2025
Modifica zoom
100%

Indice

Il disegno legge A.C. 2316-A ha iniziato il suo iter il 20 maggio 2024, data in cui è stato presentato al Senato in prima lettura, e dopo più di un anno, e varie modifiche, si attende ora il via libera definitivo. Il testo del ddl è stato infatti approvato questa settimana alla Camera dei deputati con 136 sì, 94 no e 5 astenuti. Il provvedimento aveva già ottenuto un prima via libera dal Senato lo scorso 20 marzo, ma alcune modifiche apportate dalle commissioni di Montecitorio rendono ora necessario il ritorno al Senato per la terza e ultima lettura.
Il testo si compone di 28 articoli, volti a introdurre una normativa nazionale, in armonia con il quadro regolamentare europeo, che predisponga un sistema di principi di governance e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell’Intelligenza Artificiale.

>> LEGGI ANCHE:
Ddl intelligenza artificiale, sulla cybersecurity priorità agli accordi nell’ambito Ue;
Disegno di legge sull’intelligenza artificiale: le schede di lettura.

28 articoli: il contenuto del disegno legge

Il disegno di legge A.C. 2316-A si inserisce in un contesto europeo normato dal Regolamento UE 2024/1689, noto come AI act, e si propone di implementarne il contenuto in ottica nazionale. Il ddl è suddiviso in 6 capi che contengono le disposizioni e le deleghe al Governo per promuovere un utilizzo consapevole, trasparente e sicuro dell’IA.

  • Capo I “principi e finalità”: i primi 6 articoli stabiliscono l’ambito ove possibile applicare il provvedimento e i principi che lo regolano: rispetto dei diritti fondamentali, delle libertà dei principi democratici nello svolgimento della vita istituzionale e politica e della tutela del dibattito democratico da interferenze illecite. Normano inoltre il diritto alla riservatezza con uno speciale occhio di riguardo all’accesso dei minori ai sistemi tecnologici (per i minori di 14 anni è richiesto il consenso del genitore o tutore responsabile sia per quanto riguarda l’accesso sia per il trattamento dei dati personali). E infine definiscono il ruolo attivo dello Stato e delle autorità pubbliche nel potenziare l’utilizzo dell’IA nelle micro, piccole e medie imprese;
  • Capo II “disposizioni di settore”: gli articoli dal 7 al 18 normano l’uso dell’IA nei settori sanitario, lavorativo e pubblico. Uno speciale riguardo è dedicato al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità (tra cui l’obbligo di informare l’interessato sull’utilizzo di tecnologie e la previsione che le decisioni finali, seppur supportate dall’IA, restino in capo ai professionisti sanitari). Vengono chiarite le modalità di utilizzo dei dati al fine di ricerca e sperimentazione e le disposizioni riguardo il fascicolo sanitario elettronico implementato dell’IA. Di particolare rilievo sono l’articolo 12, attraverso il quale viene istituito un Osservatorio presso il Ministero del lavoro per valutare i rischi e i benefici dell’IA in ambito lavorativo e l’articolo 16 recante una delega al Governo per la definizione organica di una disciplina per l’addestramento di sistemi di IA;
  • Capo III “Strategia nazionale, Autorità nazionali e azioni di promozione”: composto degli articoli dal 19 al 24, determina la promozione dell’IA e la governance italiana. Si affina una strategia nazionale per l’IA che favorisca l’interazione tra pubblico e privato e sia volta a potenziare la ricerca e la formazione. AgID e ACN vengono designate come autorità nazionali per l’Intelligenza Artificiale, la prima come autorità di notifica e la seconda come vigilanza di mercato nonché contatto con l’Unione Europea;
  • Capo IV “Disposizioni in materia di diritto d’autore”: è costituito dall’articolo 25, il quale disciplina la tutela del diritto d’autore con riguardo alle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale;
  • Capo V “Disposizioni Penali”: composto dal solo articolo 26, prevede l’introduzione di modifiche al codice penale per punire l’uso illecito dell’intelligenza artificiale;
  • Capo VI “Disposizioni finanziarie e finali”: gli articoli finali 27 e 28 recano la clausola di invarianza finanziaria e ulteriori disposizioni finali, tra cui la possibilità per l’ACN di concludere accordi di collaborazione con soggetti privati.

Le principali modifiche apportate nel passaggio alla Camera

Con il passaggio alla Camera il disegno legge si è implementato di alcune importanti misure e di nuove modifiche. Tra queste:

  • L’emendamento del governo che istituisce un ulteriore comitato interministeriale per coordinare le fondazioni che si occupano di IA;
  • L’articolo 15, integralmente sostituito nel corso dell’esame in Senato, detta norme generali per l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario;
  • L’articolo 6, a seguito delle modifiche apportate in entrambi i rami nel corso dell’esame parlamentare, esclude dal campo di applicazione del provvedimento le attività inerenti la sicurezza nazionale, la cybersicurezza e la difesa, pur mantenendo alcuni obblighi in materia di protezione dei dati personali;
  • La correzione dell’articolo 28, proposta dal Pd, che circoscrive gli accordi di collaborazione con soggetti privati e dei partenariati pubblici privati, che possono essere conclusi dall’Agenzia nazionale per la cybersicurezza, ai soli Paesi UE. Esclusivamente previa autorizzazione del Presidente del Consiglio e finalizzati all’interesse nazionale. Inoltre, l’Agenzia potrà partecipare a «consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati di Paesi della Nato ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale;
  • Implementazione, per volontà di Pd e Azione del riferimento al “tessuto nazionale” e alle micro e Pmi in materia di sviluppo economico;
  • Soppressione del comma 2 dell’articolo 6 che si temeva potesse ostacolare l’uso quotidiano della Pubblica Amministrazione di sistemi di assistenza supportati dall’IA installati su server esteri;
  • L’articolo 26, così come modificato nel corso dell’esame al Senato, introduce una nuova circostanza aggravante comune per i reati commessi mediante intelligenza artificiale, e un’aggravante ad effetto speciale per i delitti contro i diritti politici del cittadino quando perpetrati con tali sistemi; si dispone poi l’introduzione del reato autonomo di diffusione illecita di contenuti generati o alterati tramite intelligenza artificiale.
Open Graph image5 1

Normativa inerente alla Pubblica Amministrazione

Nel disegno di legge A.C. 2316-A, l’impiego dell’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione (PA) rappresenta uno dei fulcri strategici della normativa. L’articolo 14 disciplina esplicitamente l’uso dell’IA nella PA, prevedendo che il Governo promuova l’adozione di sistemi intelligenti per migliorare l’efficienza, la trasparenza e la qualità dei servizi pubblici, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento. Tra le novità più rilevanti, emerge l’obbligo per le piattaforme di e-procurement della PA di privilegiare soluzioni IA sviluppate su server localizzati in Italia, con elevati standard di sicurezza e trasparenza, in linea con gli interessi strategici nazionali.

>> IL NOSTRO SPECIALE AI NELLA PA.

La norma incoraggia anche la valorizzazione dei dati pubblici come bene comune per l’addestramento di sistemi IA, a condizione che siano garantiti i diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Viene inoltre sottolineato il ruolo delle PA come soggetti attivi nell’ecosistema nazionale dell’innovazione, con incentivi alla collaborazione con imprese, università e centri di ricerca. In sintesi, la legge intende trasformare la PA in un motore di innovazione digitale, capace di guidare e non solo subire la transizione tecnologica, puntando su sovranità tecnologica, trasparenza e centralità del cittadino.

PER APPROFONDIRE:
>> Servizio Studi della Camera dei deputati DISPOSIZIONI E DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE A.C. 2316;

>> Camera dei deputati, Verifica delle quantificazioni A.C. 2316 – A DISPOSIZIONI E DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento