Il Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per i Servizi Demografici), ha emanato la circolare del 30 aprile 2024, n. 36, con cui fornisce istruzioni operative sull’indicazione delle generalità paterna e materna.
Le segnalazioni
La circolare fa seguito ad alcune segnalazioni pervenute alla Direzione Centrale, dalle quali è emerso che in alcune schede anagrafiche contenute nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente è stata impropriamente riportata l’indicazione “NN” “nn” o “N.N.” “n.n.” nel campo relativo alla paternità e/o maternità dell’intestatario. A tal riguardo, la Direzione evidenzia che la legge n.1064 del 31 ottobre 1955 recante “Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all’ordinamento dello stato civile“, ha disposto l’obbligo di omettere dagli atti e documenti ufficiali l’indicazione della paternità e della maternità a tutela della riservatezza delle persone non riconosciute da uno o entrambi i genitori.
L’obbligo di eliminazione
Viene ribadito, pertanto, che i Comuni interessati dovranno procedere alla eliminazione dell’acronimo eventualmente registrato sia dalla banca dati anagrafica comunale, che da ANPR1. La circolare è accompagnata dall’Allegato 2 con l’indicazione dei Comuni che avranno a disposizione nella web application di ANPR (area “Utilità e notifiche” funzione “Download file“), un elenco di codici fiscali degli intestatari di schede anagrafiche che riportano tale acronimo e procedere alla relativa cancellazione, seguendo le istruzioni riportate nella Guida “Eliminazione dei dati della Paternità e Maternità – Modalità operativa per i Comuni” disponibile sul portale ANPR (>> CLICCA QUI PER ACCEDERE).
>> LA CIRCOLARE DEL MINIXTERO DELL’INTERNO, 30 APRILE 2024, n. 36.
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