Istanza al Comune se il codice è errato

Fonte: Il Sole 24 Ore

Una forma indiretta di compensazione è quella che consente di correggere gli errori commessi nell’indicazione dei codici tributo o nella individuazione del Comune competente. Secondo l’interpretazione originaria della Corte di cassazione (sentenza 14291/2003), anche il pagamento eseguito in favore di un Comune sbagliato sarebbe dovuto rientrare in una ipotesi ordinaria di pagamento indebito. La conseguenza era che, da un lato, il contribuente avrebbe dovuto chiedere il rimborso dell’importo non dovuto, entro i termini decadenziali di legge (oggi, cinque anni); dall’altro, avrebbe dovuto pagare in ritardo la somma spettante al Comune competente, con le sanzioni.

La situazione è cambiata con la disciplina dell’articolo 1, commi 722 e seguenti della legge 147/2013. Si tratta di disposizioni applicabili alla generalità dei tributi locali.
In caso di pagamento a un Comune errato, dunque, il contribuente si limita a presentare un’istanza a entrambi i Comuni interessati, contenente i dati del versamento e gli identificativi catastali degli immobili interessati. Il Comune che ha ricevuto il pagamento indebito dovrà provvedere a riversare le somme incassate al Comune effettivamente creditore. 

Potrebbe inoltre verificarsi l’indicazione di un errato codice tributo. La competenza a gestire la correzione è solo del Comune, al quale va presentata una istanza esplicativa dell’errore commesso. Sarà quindi l’ente locale a prendere atto della esatta imputazione delle somme versate, senza che il contribuente possa subire alcuna conseguenza negativa. 
Un’altra fattispecie può riguardare l’Imu dovuta sui fabbricati di categoria catastale D. Per questi immobili, spetta allo Stato una quota di Imu pari allo 0,76% dell’imponibile. I Comuni possono elevare l’aliquota dell’imposta sino all’1,06%, per acquisire tutta l’imposta eccedente la misura base. 

Per ciascuna quota d’imposta va utilizzato un codice tributo specifico. Se il contribuente ha sbagliato l’indicazione del codice, la correzione sarà sempre gestita dal Comune, con tre possibili scenari:

  • se, in esito alla compensazione tra i diversi codici utilizzati, non emergono crediti del contribuente, la procedura si ferma qui; 
  • se emergono crediti per importi versati in più al Comune, quest’ultimo provvede al rimborso; 
  • se emerngono somme pagate in eccesso a titolo di quota statale, che superano l’importo dell’Imu comunale, si pone un problema ancora irrisolto. In questa ipotesi, la normativa prevede che il Comune trasmetta il fascicolo al ministero dell’Economia che, dopo i controlli del caso, dispone il rimborso. Al momento, però, non è stato ancora pubblicato il decreto che deve stabilire le modalità applicative di questa procedura. Il risultato è che i rimborsi sono in grave ritardo. 

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