Interpelli certi e semplificati

Fonte: Italia Oggi

Resta obbligatorio l’interpello che limita il riporto a nuovo delle perdite nell’ambito di operazioni di fusione o di cambio attività e della compagine sociale. Nonché nel caso in cui si vogliano dedurre, al ricorrere di particolari condizioni, le minusvalenze sulle partecipazioni societarie che non hanno i requisiti Pex. Nelle altre ipotesi, quale per esempio quelle sulle società di comodo, l’interpello non sarà obbligatorio. In ogni caso, comunque, i termini per le risposte saranno tassativi anche nei casi in cui la richiesta sia legata alla richiesta del superamento di alcune penalizzazioni previste dalle norme. Le risposte rese da parte dell’Agenzia delle entrate non saranno impugnabili ad eccezione di quelle che richiedono la rimozione di alcuni limiti che, in ogni caso, si impugnano congiuntamente con l’atto impositivo.

Sono questi alcuni degli aspetti di maggiore rilievo del decreto che contiene la riforma complessiva del diritto di interpello nonché alcuni interventi in materia di contenzioso tributario e che è stato vagliato in seconda lettura dal consiglio dei ministri di ieri dopo il passaggio nelle commissioni parlamentari (il via libera definitivo è atteso tra un paio di settimane).

La riforma dell’interpello. Va dato atto al legislatore di avere razionalizzato la disciplina del diritto di interpello, eliminando di fatto quella previsione di obbligo generalizzato soprattutto nei casi in cui si verteva in materia anti elusiva che, spesso, era frutto della sola interpretazione dell’amministrazione finanziaria. Basti pensare, per esempio, al caso delle società di comodo. Più in particolare, nell’ambito della riforma vengono individuate alcune categorie di interpelli:

  • quello interpretativo delle disposizioni tributarie,
  • quello per la valutazione dell’esistenza dei requisiti per l’adozione di alcuni regimi tributari,
  • quello specifico per l’abuso del diritto,
  • quello finalizzato al superamento di alcuni limiti posti dal sistema con norme che non consentono, ad esempio, il riporto a nuovo delle perdite.

Proprio quest’ultima categoria, di fatto, resta nella casistica dell’interpello obbligatorio attraverso l’inserimento di una apposita previsione nell’ambito delle norme sostanziali cioè quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi. Si parla, nella sostanza, degli articoli 84 e 172 del Tuir, cioè le due norme che limitano sia nel caso ordinario che nell’ipotesi di una operazione di fusione, il riporto a nuovo delle perdite fiscali. In queste ipotesi, dunque, al fine di rimuovere il limite previsto dalla norma sarà necessario proporre interpello. Al di là della modifica specifica, il concetto tecnico che il legislatore introduce in maniera esplicita è quello della natura della norma anti elusiva specifica come norma di sistema distinguendo profondamente rispetto al principio introdotto in tema di abuso del diritto. questo anche perché, probabilmente, si è tenuto conto del fatto che le perdite fiscali sono riportabili a nuovo senza limiti di tempo. Su questa tipologia di interpello, inoltre, viene introdotto il principio del termine tassativo per la risposta prima non esistente.

Facoltà nella presentazione delle istanze. Fuori dai casi in cui l’interpello e obbligatorio per legge, il resto del sistema è improntato alla possibilità offerta al contribuente di ricevere il parere da parte dell’Agenzia delle entrate. In questo risiede anche l’introduzione del principio normativo in base al quale le risposte dell’amministrazione finanziaria non sono impugnabili in via autonoma proprio in considerazione del fatto che si tratta di pareri. Viene dunque codificato quanto l’amministrazione finanziaria aveva sostenuto sin dal 2010 nell’ambito della circolare n. 32. Soltanto le istanze disciplinate dal comma 2 dell’articolo 11 (cioè quelle antielusive come delineate in precedenza) alle quali è seguita una risposta negativa, possono essere oggetto di impugnativa, in ogni caso non separatamente ma unitamente all’atto impositivo.

Preventività dell’interpello. Viene mantenuto il concetto che l’interpello sia preventivo rispetto all’adempimento tributario che sia dichiarativo o comunque connesso quale può essere, per esempio, l’ipotesi del versamento delle imposte.

Questa impostazione potrebbe far pensare come il concetto di preventività sia legato non ai termini della risposta ma esclusivamente all’adempimento stesso. Anche su questo tema va ricordato come, solo in via interpretativa, la agenzia delle entrate avesse sostenuto la necessità di tener conto dei termini previsti per le risposte.

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