Inquilino a caccia di rendita

Fonte: Il Sole 24 Ore

<p>Per i vecchi contratti di locazione l’inquilino ha necessit&agrave; di procurarsi la rendita catastale del fabbricato per calcolare la Tasi. Se la locazione &egrave; cessata, ci&ograve; comporta la necessit&agrave; di mettersi in contatto con il &laquo;vecchio&raquo; proprietario. &Egrave; solo una delle questioni che si pongono in prossimit&agrave; della prima scadenza massiva di pagamento, che cade il 16 ottobre.</p>
<p><strong>Solidariet&agrave;</strong><br />Possessori e detentori sono titolari di autonome obbligazioni d’imposta. Ci&ograve; comporta che il tributo non versato dal detentore non pu&ograve; mai essere richiesto al possessore, e viceversa. Il pagamento integrale della Tasi da parte del possessore non libera quindi il detentore, a meno che il primo non comunichi preventivamente al comune di essersi accollato il debito del detentore. In questi casi, &egrave; peraltro pi&ugrave; semplice che il possessore compili il modello F24 direttamente intestato al detentore. Tra detentori, invece, sussiste solidariet&agrave;. Quindi, in caso di inadempimento al l’obbligo di pagamento, il comune pu&ograve; rivolgersi per l’intera differenza dovuta a uno qualsiasi o a tutti i detentori. Ovviamente, il pagamento da parte di uno libera gli altri.<br />&Egrave; senz’altro ammesso il pagamento cumulativo, tramite un solo modello F24 a nome di uno degli interessati.</p>
<p><strong>La quota del detentore</strong><br />L’importo a carico di tale soggetto varia tra il 10% e il 30% della Tasi complessiva, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale. In mancanza di indicazioni, si assume il minimo del 10 per cento. Il calcolo deve avvenire applicando le regole del possessore. L’aliquota quindi deve essere individuata sulla base della posizione del proprietario. Cos&igrave;, se per esempio il comune ha deciso una aliquota ridotta dell’1 per mille per i locali ad uso commerciale, l’utilizzatore far&agrave; riferimento a tale aliquota. Per determinare la Tasi occorre la rendita catastale del bene. L’obbligo della indicazione di tale dato nei contratti di locazione &egrave; sorto a partire dal primo luglio 2010. Ne deriva che per i contratti stipulati prima di questa data, il detentore dovr&agrave; contattare il locatore per conoscere la rendita dell’immobile. Tale comunicazione potrebbe risultare difficoltosa per i rapporti gi&agrave; cessati.</p>
<p><strong>La nozione del detentore</strong><br />Chiunque utilizza di fatto un immobile, senza esserne proprietario, &egrave; qualificato come detentore, anche in difetto di un regolare contratto scritto. In presenza di nudo proprietario e usufruttuario, invece, non si configura alcun detentore. L’intero importo dell’imposta far&agrave; carico all’usufruttuario.</p>
<p><strong>Utilizzi temporanei</strong><br />In caso di utilizzi di durata non superiore a sei mesi, la Tasi &egrave; interamente a carico del possessore. Se ci si ferma alla lettera della norma, si giunge alla conclusione che, per esempio, in un contratto di locazione di otto anni che inizia o termina nel 2014, senza tuttavia raggiungere il periodo minimo di sei mesi nell’anno in corso, il tributo sia a carico del solo possessore. Scopo della disposizione, tuttavia &egrave; quella di agevolare il comune, evitandogli di rincorrere il detentore per utilizzi temporanei. Questa finalit&agrave; non sussiste, a evidenza, nei contratti pluriennali: in tali situazioni la Tasi del detentore resta dovuta con le regole ordinarie.</p>
<p><strong>Pluralit&agrave; di detentori</strong><br />L’importo del tributo non cambia a seconda del numero dei detentori. Se c’&egrave; un’unica unit&agrave; immobiliare locata a pi&ugrave; soggetti sorge il problema (che la legge non affronta) di come ripartire la Tasi tra i locatari. Il criterio pi&ugrave; ragionevole &egrave; quello di suddividere la rendita catastale sulla base dei metri quadrati utilizzati da ciascun inquilino.</p>
<p><strong>Minimo di legge</strong><br />L’obbligazione dei detentori &egrave; unica: se la Tasi complessivamente riferibile a tutti questi supera 12 euro o il diverso importo deliberato dal Comune, l’imposta deve essere versata.</p>
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