Incrementi alle risorse decentrate previsti dal CCNL Funzioni locali

di AMEDEO SCARSELLA

Gli incrementi alle risorse decentrate previsti dal CCNL Funzioni locali sono fuori dai limiti economici previsti per le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale? L’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 dispone che, nelle more di quanto previsto dal comma 1 della medesima disposizione (percorso di omogeneizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici), a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Gli incrementi previsti dal CCNL nazionale all’art. 67 comma 2, lett a) e b), sono soggetti a tale limite?
Le risposte fornite dalle Sezioni regionali Puglia e Lombardia della Corte dei conti sono di segno diametralmente opposto: per la sezione lombarda gli aumenti del fondo per il salario accessorio previsti dall’art. 67 comma 2, lett a) e b), sono al di fuori del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, mentre per la sezione pugliese tali aumenti rientrerebbero nel limite normativo.

Le previsioni contrattuali e la dichiarazione congiunta

L’art. 67 comma 2, lett a) e b), del CCNL Funzioni locali prevede l’incremento del fondo del salario accessorio di euro 83,20, moltiplicato per il personale in servizio al 31 dicembre 2016, a valere dal 2019 (lett. a) e delle differenze derivanti dall’aggiornamento di valore delle c.d. progressioni economiche (lett. b).

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