Incassare una multa non pagata diventerà una corsa a ostacoli

Fonte: Italia Oggi

Dal 2012 pignorare l’automobilista per recuperare una multa diventa quasi impossibile. O comunque ci vogliono tempi dilatati al massimo per poter iniziare l’azione esecutiva. L’esecuzione coattiva delle multe, come di tutti i tributi o le entrate patrimoniali dell’ente pubblico fino a 2 mila euro, diventa, in effetti, una corsa a ostacoli. Questo l’effetto del decreto 70/2011, che ha imposto ai comuni di avvalersi dell’ingiunzione disciplinata dal regio decreto n. 639/1910 e, soprattutto, ha fissato l’obbligo di due solleciti prima di iniziare un’azione cautelare o esecutiva contro il trasgressore moroso. C’è, infatti, la quasi certezza che nelle more dell’invio dei solleciti andrà a scadere anche il termine per iniziare l’esecuzione. Ciò perché da un lato l’azione cautelare o esecutiva non può essere iniziata fintanto che non siano stati spediti i due solleciti, ma una volta mandato il secondo sollecito, molto probabilmente è scaduto il termine di validità (di regola 90 giorni) dell’ingiunzione ai fini dell’esecuzione. Si tratta di un corto circuito che mette in seria preoccupazione le amministrazioni, che dal 1° gennaio 2012 non possono più rivolgersi a Equitalia. Ma vediamo in dettaglio gli aspetti del problema.
Il decreto 70/2011 ha previsto che a decorrere dal 1º gennaio 2012, la società Equitalia cesserà di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Per effetto di ciò, i comuni potranno effettuare a riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni potranno effettuare anche la riscossione coattiva sulla base dell’ingiunzione prevista dal regio decreto 639/1910, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del dpr 602/1973, rispettando, comunque i limiti di importo e le condizioni stabilite per gli agenti della riscossione per iscrizione ipotecaria ed espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta oppure mediante società a capitale interamente pubblico. Se utilizzano altre forme di gestione si applicheranno esclusivamente le disposizioni del regio decreto 639/1910, n. 639. Tuttavia, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 2 mila euro, ai sensi del dpr n. 602/1973, le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo. Pertanto i comuni, per poter mandare avanti un pignoramento o un fermo amministrativo, ad esempio per una sanzione del codice della strada, devono avere inviato due solleciti, per i quali occorreranno più di un semestre. In effetti la norma citata pretende i due solleciti prima di azioni cautelari o esecutive. A questo punto sorge un problema di coordinamento con il termine di efficacia della ingiunzione. L’ingiunzione è considerata dalla giurisprudenza sia quale titolo esecutivo sia quale precetto e quindi atto prodromico all’esecuzione. Tuttavia il precetto ha una durata di 90 giorni e a questo termine (anche se non in maniera univoca in tutti i tribunali) è riportata la scadenza entro la quale iniziare il pignoramento sulla base dell’ingiunzione. È chiaro che 90 giorni è un termine incompatibile con il tempo necessario per mandare i due solleciti, distanziati di un semestre l’uno dall’altro. Con la conseguenza che un comune dovrà, stando alla lettera della legge, completare la seguente sequenza di atti: notificare l’ingiunzione; decorsi trenta giorni può avere inizio la fase esecutiva; invio primo sollecito; decorsi novanta giorni va ripetuta la notifica dell’ingiunzione in quanto scaduta quale precetto; decorsi sei mesi dal primo sollecito si deve inviare il secondo sollecito; se è ancora valida l’ingiunzione si può iniziare l’esecuzione, altrimenti bisogna notificare, preventivamente, una terza ingiunzione. Su tratta di una vera e propria corsa a ostacoli con aggravio del procedimento e delle spese anticipate dall’ente e che l’ente deve riversare sul debitore, che ha la possibilità di esperire ricorsi nel caso si sia dimenticato un anello della catena. Nonostante tutto questa è l’interpretazione più aderente alla lettera della norma, che parla di azioni esecutive: si noti che nel rd 639/1910 di esecuzione si parla dopo avere descritto la fase della formazione e notifica dell’ingiunzione. D’altra parte un’azione esecutiva presuppone un titolo esecutivo e, quindi, in questo caso l’avvenuta adozione dell’ingiunzione. Peraltro gli avvisi possono essere inoltrati con posta ordinaria: ed è lecito dubitare dell’effettività della possibilità di conoscenza per il debitore. Infine va detto che ci potrebbe essere una interpretazione antiletterale, per cui i due solleciti devono precedere l’ingiunzione. Si tratta di una lettura che risolve alcuni problemi pratici all’amministrazione, ma non la pone al riparo da opposizioni alle esecuzioni, in quanto la norma pare orientata a disciplinare la fase coattiva della riscossione e non quella precedente, anteriore alla adozione del titolo esecutivo.

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