In house, tempi lunghi e clausola di salvaguardia

Fonte: Il Sole 24 Ore

Le gestioni esistenti dei servizi pubblici locali con rilevanza economica hanno un nuovo quadro di scadenze, che individua per molte di esse il termine anticipato tra la fine del 2012 e la primavera del 2013, ma che garantisce la continuità delle prestazioni qualora le procedure per i nuovi affidamenti si prolunghino troppo.
Il Dl ha reimpostato le regole del periodo transitorio, modificando varie parti dell’articolo 4, comma 32 della legge 148/2011, in modo tale da consentire agli enti affidanti di gestire meglio il passaggio tra i gestori uscenti e quelli subentranti.
L’elemento di maggior rilievo è individuato nel nuovo termine per gli affidamenti in house e per le altre tipologie di affidamenti impropri: la deadline per tali gestioni è stabilita al 31 dicembre 2012. La disposizione riguarda tutti gli affidamenti diretti di valore superiore a 200mila euro annui (secondo il nuovo parametro) o che non abbiano i requisiti comunitari per l’in house (controllo analogo e prevalenza dell’attività a favore dell’ente affidante).
La scadenza di fine anno per queste gestioni ha tuttavia un’alternativa importante, poiché la riformulazione operata dal Dl 1/2012 consente alle società esistenti che siano affidatarie dirette di aggregarsi per una gestione unitaria dei servizi, avendo a riferimento l’ambito o il bacino territoriale ottimale.
Il percorso è esplicitamente indicato come derogatorio della norma generale, quindi lascia presumere la possibilità del mantenimento dell’in house anche per valori superiori ai 200mila euro, ma deve condurre a un’azienda frutto dell’integrazione operativa delle preesistenti gestioni dirette, con varie soluzioni possibili dalla fusione alla società consortile.
Tuttavia il nuovo gestore unico dopo il riassetto è destinato a operare con un vincolo temporale stretto, poiché il suo spazio di attività e limitato a tre anni, decorrenti dal 31 dicembre 2012, nonché in base a condizioni rigorose sotto il profilo della qualità e delle garanzie per l’utenza.
La deroga è finalizzata a superare il frazionamento delle gestioni in molti contesti e a consentire la costituzione di organismi societari più forti e più efficienti, in grado di sostenere meglio il confronto con altri operatori economici nelle gare per l’affidamento dei servizi dimensionati sugli ambiti o sui bacini territoriali ottimali. Proprio questa prospettiva si collega alla nuova norma, definita nell’articolo 3-bis, comma 1 della legge 148/2011, che obbliga le Regioni a definire i bacini e gli ambiti ottimali per i servizi entro il 30 giugno 2012.
Il termine del periodo transitorio è stato ridefinito anche per le gestioni affidate a società miste nelle quali il socio privato, anche se scelto con gara, non sia risultato originariamente affidatario anche di specifici compiti operativi: in tal caso la scadenza degli affidamenti in essere è stabilita al 31 marzo 2012.
Restano invece invariate le disposizioni che consentono la prosecuzione delle gestioni alle società miste conformi alle norme Ue, che stabiliscono due scadenze per la progressiva dismissione delle quote o azioni di proprietà pubblica per consentire il mantenimento degli affidamenti in essere alle società quotate.
La complessa gestione delle nuove procedure di affidamento lascia presupporre che molte di esse giungeranno all’individuazione del nuovo gestore ben oltre le scadenze del periodo transitorio, tanto che il Dl 1/2012 ha introdotto una norma di salvaguardia. Per non pregiudicare la continuità nell’erogazione dei servizi di rilevanza economica, il nuovo comma 32-ter stabilisce che i soggetti gestori dei servizi assicurano l’integrale prosecuzione delle attività anche oltre le scadenze previste, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all’apertura del mercato alla concorrenza.

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