Imus morta prima di nascere

Fonte: Italia Oggi

Un’imposta fantasma che corre il rischio di sparire prima di essere nata. Mentre si fanno sempre più intensi i dibattiti sulla local tax, nulla si dice dell’Imus, l’Imposta municipale secondaria, che sarebbe secondo le iniziali previsioni dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio 2014. Così disponeva, infatti, l’art. 7 del dlgs n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale, che prevedeva proprio dall’anno 2014 venissero introdotte nell’ordinamento fiscale «due nuove forme di imposizione municipale» destinate al finanziamento dei comuni: «a) una imposta municipale propria; b) una imposta municipale secondaria». Ebbene, se l’Imu è stata anticipata in via sperimentale dall’anno 2012, per poi trasformarsi in una componente della Iuc, l’imposta unica comunale formata con Tari e Tasi, per l’Imus si è assistito, invece, già a un rinvio al 2015 a opera della legge di Stabilità (art. 1, comma 714 della legge n. 147 del 2013) e con molta probabilità una delle ipotesi allo studio potrebbe essere quella di far slittare di nuovo tutto al 2016. Si ricorda che l’Imus è disciplinata dall’art. 11 del dlgs n. 23 del 2011 è il frutto dell’accorpamento di quattro tipologie di entrate:

– la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap);

– il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap);

– l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (Icpdpa);

– il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp).

Si tratta, quindi, di un’autentica semplificazione che sembrerebbe in linea con le finalità che caratterizzano questa legislatura. Sennonché la manovra di dar vita al nuovo tributo è frenata dal fatto che la sua disciplina generale non è contenuta nella legge statale ma è rinviata a un regolamento governativo, da emanare d’intesa con la Conferenza stato-città autonomie locali nel rispetto dei criteri direttivi indicati, seppure in maniera tutt’altro che esauriente, dall’art. 11 del dlgs n. 23 del 2011. Questa norma si limita, infatti, a stabilire il soggetto passivo, il presupposto del tributo e gli elementi rilevanti ai fini della quantificazione del tributo. Nessuna indiscrezione, ancora una volta, è trapelata sul regolamento governativo, per cui è lecito pensare che anche per questo anno non se ne faccia nulla. Bisogna infatti tener conto del fatto che gli enti locali, in base all’art. 52 del dlgs 446/97, devono approvare un regolamento comunale per disciplinare il nuovo tributo e dovrebbero perciò avere a disposizione un certo lasso di tempo per predisporlo.

L’altra ipotesi che sembra essere allo studio è quella di assorbire le quattro componenti dell’Imus nella local tax. Detta scelta appare senza dubbio forzata, in quanto la Tosap e l’imposta sulla pubblicità, non sono forme di imposizione legate al possesso di un immobile, come l’Imu o la Tasi, giacché scatta il meccanismo impositivo solo a domanda, solo cioè se il contribuente vuole effettuare un’occupazione di suolo pubblico o una pubblicità.

Se l’ottica è quindi quella di garantire lo stesso gettito che tali forme di entrate assicurano ai comuni, si rischia di sottoporre ad un’imposta più elevata alcuni immobili, come, per esempio, i negozi, sui quali sono solo idealmente ipotizzabili occupazioni o forme di effettuazione di pubblicità.

Finirebbe, perciò, per pagare di più anche il soggetto non ha mai fatto occupazioni o pubblicità. Per non parlare poi di come si possa arrivare a spalmare il gettito tra le varie tipologie di immobili e dei rischi di discriminazioni che ne potrebbero derivare.

Il vantaggio sarebbe però quello di non dover più pagare dei tributi che, proprio per il minor gettito che procurano, sono considerati «minori» nell’ambito della fiscalità locale. Detti tributi, però, in qualche modo servivano anche a limitare i fenomeni di abuso dell’arredo urbano per cui occorrerà pensare a qualche correttivo per evitare occupazioni o pubblicità selvagge sul territorio comunale.

Rimane anche il problema del servizio delle pubbliche affissioni, se cioè eliminarlo o meno ed eventualmente in che modo sostituirlo. Le scelte affidate al legislatore della legge di stabilità sono pertanto varie:

– ricorrere alla solita soluzione emergenziale di rinviare l’entrata in vigore dell’Imus di un anno;

– eliminare il ricorso al regolamento governativo e disciplinare direttamente l’Imus;

– far confluire nella nuova local tax le entrate che sarebbero state accorpate nell’Imus.

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