Imu agricola, verifica incrociata

Fonte: Il Sole 24 Ore

Contestato, impugnato al Tar e alla fine scaricato anche dal Governo, il criticatissimo decreto di novembre sui terreni agricoli farà un ultimo regalo ai proprietari in quasi 900 Comuni. Tante sono, infatti, le località in cui i contribuenti (o una parte di loro) potrebbero evitare il pagamento dell’Imu agricola di domani grazie all’applicazione residuale del Dm 28 novembre 2014. Ma andiamo con ordine. Domani – martedì 10 febbraio – sono chiamati alla cassa i possessori dei terreni agricoli che erano sempre stati esenti in base alla storica circolare 9 del 1993 e che ora hanno perso l’esenzione in virtù del Dl 4/2015 appena approvato dal Governo. In generale, secondo le nuove regole, nei Comuni classificati dall’Istat come «non montani» pagano tutti i proprietari. Mentre in quelli «parzialmente montani» sono tenuti al versamento i soggetti diversi dai coltivatori e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap). E in quelli «montani» l?esenzione è totale.

Ma c’è una clausola di salvaguardia, che permette di ripescare i criteri di esenzione appena bocciati. In pratica, se un terreno oggi risulta ‘tassato’ in base al Dl 4/2015, il proprietario può comunque fare una verifica in più, e vedere se per caso il Dm del 28 novembre 2014 lo esentava. In questo caso, potrà evitare il pagamento di domani, che – ricordiamo – è relativo all?anno d’imposta 2014 (dal 2015, invece, varranno solo i criteri del Dl più recente).

Il decreto di novembre faceva riferimento al parametro dell’altezza del centro comunale rilevata ancora dall’Istat, stabilendo tre fasce: fino a 280 metri di altitudine, pagavano tutti; da 281 a 600 erano esentati i coltivatori diretti e gli Iap; oltre i 600 metri l’esenzione era totale. E proprio incrociando i due elenchi elaborati dall’istituto di statistica – quello con le altitudini e quello appena introdotto con la classificazione sintetica – si vede che i vecchi criteri generano esenzioni più o meno ampie in quasi 900 Comuni, 895 per la precisione.
La portata del ‘regalo’ non è uguale dappertutto, ma cambia in base al tipo di incrocio tra le due liste. Cominciamo dall’esenzione più ampia. Tra i Comuni classificati come «non montani», ce ne sono 18 in cui tutti i proprietari potranno evitare il pagamento, perché il centro del Comune ha un’altezza superiore a 600 metri. In pratica sono località in cui l’Istat classifica come ‘piatto’ il territorio comunale, anche se il municipio si trova su un cucuzzolo. È il caso ad esempio di Caltagirone, in provincia di Catania, dove il centro è a 608 metri.
Ma gli intrecci tra i due provvedimenti producono anche forme di esenzione selettiva solo per alcune categorie di contribuenti. Di fatto, domani potranno evitare il versamento anche:

  • i coltivatori diretti e gli Iap che possiedono terreni negli 822 Comuni classificati come «non montani» in cui l’altezza del centro è compresa tra 281 e 600 metri (ad esempio, San Giorgio Monferrato, in provincia di Alessandria);
  • i contribuenti diversi dai coltivatori diretti e dagli Iap che possiedono terreni nei 55 Comuni classificati come «parzialmente montani» in cui l’altezza del centro è superiore a 600 metri (ad esempio, Montepulciano, in provincia di Siena, 605 metri).

E c’è anche un ultimo effetto secondario della combinazione tra i provvedimenti, anche se si tratta di una possibilità davvero remota. Il Dm di novembre, infatti, chiamava alla cassa anche i proprietari di alcuni Comuni montuosi in cui il municipio si trova a fondovalle o in riva al mare, come ad esempio Vernazza nelle Cinque Terre. Oggi questi Comuni sono esenti, ma non si può escludere che qualcuno abbia pagato nonostante il caos delle scorse settimane: in questo caso il proprietario potrà chiedere il rimborso o fare una compensazione se il Comune lo consente.

Tutto questo vale per quei terreni che in base alla circolare del 1993 non erano tassati (e oggi invece lo sono). Potrebbe anche capitare, però, che alcuni contribuenti – dopo aver pagato l?Imu a giugno e dicembre 2014 – ora scoprano di essere esonerati in base alle nuove regole. Il caso più frequente si verificherà nei Comuni che erano parzialmente esenti in base alla circolare del 1993: qui i coltivatori diretti e gli Iap che possiedono terreni inseriti in aree tassate, hanno pagato regolarmente l?imposta nel 2014. Ora, se il Comune è classsificato come «parzialmente montano» dovranno chiedere il rimborso.

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