I rilievi della Corte Costituzionale
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Come si può leggere nel comunicato emesso ieri dall’Ufficio comunicazione e stampa della Consulta, quest’ultima “ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”.
La nuova regola sull’attribuzione del cognome
Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. La Corte ha, pertanto, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. Diviene compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione. La sentenza verrà depositata nelle prossime settimane.
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