Il vecchio saldo sotto i 12 euro non fa cumulo con la mini-Imu

Fonte: Il Sole 24 Ore

Pubblichiamo alcune risposte ai quesiti che i lettori hanno inviato al Forum all’indirizzo www.ilsole24ore.com/ mini-imu
I quesiti possono essere inviati fino al 24 gennaio.

Le risposte sono anche online

Soglia minima: il calcolo

RPer diversi immobili situati nello stesso Comune si ha questa situazione:
– l’Imu 2013 per un terreno agricolo posseduto da un non coltivatore è 9 euro, non pagati a dicembre in quanto valore è inferiore al minimo di 12 euro.
– la mini-Imu per l’abitazione principale più una pertinenza è pari a 85 euro.
Entro il 24 gennaio 2014, contestualmente alla mini-Imu di 85 euro con codice 3912, si devono versare anche i 9 euro con codice 3918 non pagati a dicembre in quanto ora il totale Imu per l’anno 2013 è complessivamente superiore al minimo di 12 euro?

Si ritiene che gli importi minimi non pagati a saldo 2013 non possono essere considerati in sede di versamento della mini-Imu perché sono importi che si riferiscono ad immobili per i quali non vi è alcun obbligo di versamento al 24 gennaio, perché non contemplati dal Dl 133 del 2013.
Si ritiene che quanto affermato dal ministero dell’Economia nelle risposte alle domande per l’applicazione della mini-Imu vada inteso con riferimento a immobili di tipo diverso, ma tutti tenuti a pagare la mini-Imu per legge: ad esempio, un’abitazione principale e un terreno posseduto e condotto da un soggetto Iap; oppure un’abitazione principale e un’abitazione concessa in comodato a un figlio assimilata con delibera comunale.

Si paga da 12 euro

RQuando l’abitazione principale è di proprietà di due coniugi conviventi al 50% ciascuno, si considera l’importo minimo di 12 euro, al di sotto del quale non è previsto il versamento, in capo a ciascun coniuge oppure sull’importo complessivo dell’imposta relativo all’abitazione?

I coniugi sono soggetti ad autonome obbligazioni tributarie essendo due soggetti passivi. L’importo minimo è stabilito con riferimento al versamento effettuato dal singolo soggetto passivo, quindi l’importo minimo va calcolato con riferimento a quanto dovuto da ogni singolo coniuge.

Neonati, così lo sconto

RSe un figlio è nato il 23 agosto 2013, ai fini della detrazione come viene considerato?

Nell’Imu le variazioni sono mensili e un mese si conteggia per intero se il possesso si è protratto almeno per 15 giorni. Pertanto nel caso di figlio nato il 23 agosto, la detrazione di 50 euro va rapportata a quattro mesi e sarà pari a 33,33 euro.

Esenti i terreni montani

RSui terreni agricoli, esenti da Imu, va pagata la mini-Imu? E se sì per 6 o 12 mesi?

Occorre distinguere i terreni agricoli esenti totalmente dall’Imu perché ubicati in Comuni montani o collinari (si veda l’elenco contenuto nella circolare ministeriale 9/1993), dai terreni che sono stati esonerati dal pagamento della seconda rata 2013 cioè quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap. Per i primi non è dovuto nulla in quanto del tutto esenti dall’Imu, per i secondi va invece pagata la mini-Imu solo se l’aliquota deliberata dal Comune è superiore allo 0,76 per cento. In caso di riscontro positivo il calcolo va effettuato su base annuale, prendendo come riferimento la differenza tra i due valori (imposta comunale e quella standard) alla quale applicare il 40%.

Casella «saldo» in F24

RNelle sezioni «Acconto-Saldo» del modello F24 cosa indico con la «X» Acconto o Saldo? E nella sezione «Rateazione/mese di riferimento» cosa si indica?

Nella compilazione del modello F24 va barrata solo la casella relativa al saldo, trattandosi di un importo relativo al saldo 2013 (Dl 133/2013) a prescindere dal calcolo effettuato su base annuale. Occorre inoltre compilare il campo “rateazione” con il valore “0101” solo per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale).

Seconda casa con l’ Imu

RSono possessore di due case che non sono abitazioni principali, infatti abito e sono residente in una casa di proprietà di mia suocera. Devo pagare la mini-Imu?

No. La mini Imu è dovuta solo per quegli immobili che sono stati esclusi dal pagamento del saldo 2013, individuati dal Dl 133/2013, quali l’abitazione principale e i terreni agricoli coltivati da coltivatori diretti.

RISPOSTE A CURA DI
Giuseppe Debenedetto,Luigi Lovecchio e Pasquale Mirto

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