Il trust paga l’Ici

Fonte: Italia Oggi

Il trust è soggetto al pagamento dell’Ici dal momento in cui avviene il trasferimento dei beni da parte del titolare, a meno che non abbia una funzione sociale e assistenziale. Non gli può essere riconosciuta questa natura se ha la finalità di garantire al disponente, in quanto soggetto interdetto, la protezione e gestione dei suoi beni. È quanto affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, quarta sezione, con la sentenza n. 89 del 6 giugno 2012.
Per i giudici tributari non può neppure essere riconosciuta l’esenzione Ici, in quanto «nessuna prova è stata fornita da parte ricorrente circa la finalità non lucrativa del trust e le eventuali sue finalità sociali». Nella sentenza viene richiamato l’articolo 7, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 504/1992), applicabile anche all’Imu, che richiede una destinazione dell’immobile per finalità assistenziali per il riconoscimento dei benefici fiscali. Anche il dipartimento delle finanze del ministero dell’economia (circolare 2/2009) ha preso posizione sulla questione e ha fornito dei chiarimenti sulle varie tipologie di attività che hanno diritto a fruire delle agevolazioni, fissandone i limiti. Per il dipartimento, gli enti non commerciali sono esonerati dal pagamento dell’Ici solo se le attività che svolgono non hanno natura commerciale. Nello specifico, devono mancare gli elementi tipici dell’economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza) e devono essere presenti le finalità di solidarietà sociale. Spetta poi agli enti fornire la prova che ricorrano in concreto le condizioni previste dalla legge per avere diritto all’esenzione.
Gli enti non profit pagano l’Ici e l’Imu se sugli immobili posseduti vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo in forma o con modalità commerciale. Tuttavia, all’articolo 7 sono state apportate delle modifiche con l’articolo 91 bis del dl liberalizzazioni (1/2012) in sede di conversione in legge. A partire dal 2013, qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l’attività non commerciale, sempre che sia identificabile. La parte dell’immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in Catasto. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l’agevolazione spetta in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile che deve risultare da apposita dichiarazione. E sarà demandato al contribuente il compito di fissarne le proporzioni e certificare quale sia quella destinata a attività non commerciale. A breve, come anticipato dal ministero dell’economia e delle finanze con un recente comunicato, verrà emanato il regolamento attuativo che dovrà stabilire le modalità per determinare il rapporto proporzionale.

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