Il contratto dei segretari non spinge la buonuscita

Accordo collettivo. Aumenti nella parte tabellare

Il Sole 24 Ore
23 Maggio 2011
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Il 1° marzo 2011 è stato siglato il contratto collettivo del biennio economico 2008/2009 dei segretari comunali e provinciali, con il quale è stato previsto (articolo 3, comma 5) il conglobamento di una parte della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare: 3.008 per i segretari di fascia A e B, 1.964 per quelli di fascia C; tali importi sono comprensivi della tredicesima mensilità. Ai fini della determinazione dell’eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento (comma 7), continuano a prendersi a riferimento i valori previsti dal Ccnl 2001-2° biennio economico. In fase di applicazione del contratto, sorge il problema su quale retribuzione di posizione tale somma debba essere “prelevata”; infatti i segretari non appartenenti all’area dirigenziale (le ex VIII e IX qualifiche – alla data del 16 maggio 2001) alla data del 30 novembre 1995 si vedono valutare ai fini dell’indennità premio servizio (Ips) solo l’importo corrispondente all’ex “indennità di direzione” (1.032,91, 2.065,83 o 3.098,74) oltre il rateo di tredicesima mensilità. Ad esempio, per un segretario di fascia B (comune di 2° classe) – alla data del 1° giugno 2001, la retribuzione di posizione era di 18.592,45 euro, la quota assoggettata a Inadel e Cpdel era di 3.356,97 e quella assoggettata solo a Cpdel era di 15.235,48. Il nuovo Ccnl prevede che il conglobamento nello stipendio tabellare della retribuzione di posizione non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico e dei Tfs. In altre parole, il “prelievo” di 3.008 euro pare debba avvenire sulla quota già assoggetta ad Inadel. Se il “prelievo” fosse effettuato sulla quota attualmente assoggettata solo a Cpdel, il segretario – all’atto della cessazione – percepirebbe un’Ips maggiore di circa 160 Euro per ogni anno di servizio. Questo discorso non può applicarsi ai segretari che avevano in godimento, all’atto del Ccnl 2001 un importo corrispondente all’indennità di direzione inferiore a 3.098,74 Euro, onde evitare importi negativi nella quota da assoggettare a Inadel che, in altri termini, significherebbe avere una parte di stipendio tabellare non utile ai fini del Tfs. Una soluzione potrebbe essere quella di ridurre fino a concorrenza la quota già assoggetta a Inadel tralasciando (a favore del segretario) l’eventuale importo negativo; ma in questo caso non risulterebbe rispettata l’osservazione del Consiglio dei ministri e della magistratura contabile. Solo l’Inpdap potrà sciogliere il nodo quando pubblicherà la nota applicativa relativa al Ccnl 1° marzo 2011. Il problema non sussiste per i segretari comunali assunti dopo il 2000 .

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