Tempi duri per i comuni che non rispettano le sentenze dei giudici. Chi ingiunge all’ente locale di adempiere a un obbligo di fare infungibile può chiedere, oltre alla nomina di un commissario ad acta, anche il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato. L’istituto di derivazione francese, che va sotto il nome di «astreinte», è stato infatti recepito nell’ordinamento italiano all’interno della recente riforma del processo civile (attuativa della legge di semplificazione n.69 del 2009) e nel nuovo codice del processo amministrativo (dlgs 104/2010). Ad aprire le porte alla «multa francese» nei giudizi di adempimento che vedono come i protagonisti gli enti locali, è stata la quarta sezione del Tar Campania, con la sentenza 2161/11. I giudici campani hanno ritenuto i due rimedi (commissario ad acta e «astreinte») del tutto compatibili, anche se nel caso di specie hanno escluso l’applicabilità dell’istituto di provenienza transalpina perché il comune risultava inadempiente a un’obbligazione pecuniaria. Ma, ha detto il Tar Campania, se si fosse trattato di un obbligo di fare il nuovo rimedio sarebbe stato pienamente applicabile. Dovrà dunque rinunciare al mezzo di tutela francese l’avvocato partenopeo che ha comunque ottenuto la condanna di un comune a onorare un decreto ingiuntivo non opposto. L’ente locale è ora obbligato a dare esecuzione al decreto ingiuntivo, nei limiti delle somme portate dal provvedimento monitorio, oltre agli interessi legali, alle spese relative alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del provvedimento monitorio e a quelle relative ad atti accessori (di registrazione, di esame, di copia e di notificazione; spese e diritti di procuratore relativi all’atto di diffida). Piani paralleli. Resta da capire cosa succederà se l’amministrazione, che ha ignorato la sentenza del Tribunale di Napoli sul decreto ingiuntivo, deciderà di non eseguire anche quella del Tar Campania pronunciata nel giudizio di ottemperanza proposto dal professionista. A pagare le somme provvederà la sezione campana controllo atti della Corte dei conti, modificando se necessario il bilancio del comune. Che dovrà pure versare alla magistratura contabile 1.000 euro per aver reso necessaria la surroga con lo svolgimento della funzione commissariale. La domanda di nominare un commissario ad acta, da un lato, e la richiesta di condanna all’astreinte, dall’altro, sono secondo il Tar cumulabili perché obbediscono a logiche differenti. La prima consiste nell’indicare un soggetto diverso tenuto a provvedere al posto dell’amministrazione inadempiente, l’altra si risolve in uno strumento definito dalla dottrina «compulsorio», in quanto esercita pressione sull’ente inottemperante, che risulta di solito molto efficace in presenza di obblighi di facere infungibili. Nel caso di specie, che come detto riguarda l’adempimento di obbligazioni pecuniarie, di fronte alla prudenza della legge, ai giudici amministrativi campani non è sembrato tuttavia equo condannare l’amministrazione al pagamento di ulteriori somme di denaro, laddove l’obbligo non onorato si risolve esso stesso nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria. Spese franche. La vittoria dell’avvocato napoletano, tuttavia, risulta parziale anche per un altro motivo. Attraverso la strada del giudizio di ottemperanza non può infatti essere azionato il pagamento di tutte le somme ulteriori indicate nell’atto di precetto e nell’atto di diffida e messa in mora e richieste di fronte al Consiglio di stato, relative a spese e diritti successivi all’emissione del decreto di cui si chiede l’esecuzione. Nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla formazione del giudicato sono dovute unicamente in relazione alla pubblicazione della sentenza, all’esame e alla notifica della pronuncia, alle spese relative ad atti accessori, come le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.
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