Il Comune deve tutelare l’accesso di casa

Fonte: Il Sole 24 Ore

Se i condòmini di un caseggiato che si affaccia sulla pubblica via, agendo a tutela del proprio diritto al libero accesso al fabbricato, chiedono all’autorità comunale l’installazione di paletti dissuasori per impedire la sosta indiscriminata di veicoli privati, il Comune è tenuto ad adottare le misure concretamente richieste. È questo il principio affermato dalla sentenza del Tar Napoli 4280/2015, depositata il 2 settembre.
I condòmini di un caseggiato, al fine di impedire la sosta indiscriminata, diurna e notturna, di autoveicoli privati che ostacolavano le manovre carrabili di accesso e uscita dall’edificio, richiedevano all’amministrazione comunale di installare paletti dissuasori e segnaletica orizzontale con divieto di sosta nel tratto antistante il portone del caseggiato.
Anche la polizia municipale constatava il disagio per i residenti e richiedeva al comune la messa in opera di paletti o, in alternativa, l’apposizione di segnaletica verticale di divieto di sosta. L’autorità comunale, però, rimaneva totalmente inerte.
Di conseguenza i condomini si vedevano costretti a impugnare il silenzio–rifiuto davanti al Tar Napoli, cui chiedevano la condanna dell’amministrazione comunale ad assumere una decisione, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Il Tar Napoli ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune che, dopo la diffida della collettività condominiale, avrebbe dovuto pronunciarsi in merito al problema.
Come hanno notato i giudici amministrativi, infatti, spetta all’amministrazione vigilare sulle strade di cui è proprietaria (oltre che sulle relative pertinenze, come i marciapiedi destinati al transito dei pedoni), dei quali deve garantire la destinazione pubblica ed il corretto utilizzo da parte degli utenti.
Di conseguenza, rientra certamente nella competenza del comune proprietario della strada, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale e l’installazione di paletti con funzione di dissuasione alla sosta dei veicoli privati (che devono però essere autorizzati dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e posti in opera previa ordinanza comunale).
Alla luce di queste considerazioni, il Tar ha accolto il ricorso e condannato il Comune a pronunciarsi espressamente sull’istanza dei condomini con un provvedimento motivato (entro e non oltre giorni 30 dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza). 
In ogni caso, nella stessa sentenza è stato nominato un commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia dell’autorità comunale, provvederà entro i successivi 30 giorni a trovare una soluzione (previa presentazione di apposita nuova istanza dei condomini).

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