Il 5 per mille resta in loco

I contribuenti possono esprimere la propria scelta relativa al 5 per mille anche per il comune di rispettiva residenza, per sostenere le attività di carattere sociale svolte. Lo ricorda l’Agenzia delle entrate citando l’articolo 5 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010. Inoltre, a decorrere dall’anno finanziario 2012, i contribuenti possono destinare  una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, questo per effetto del dl 98 del 2011 convertito, con modificazioni dalla legge n. 111 del 15.7.2011. Con una nota diffusa ieri l’amministrazione finanziaria ha reso noto di aver messo In rete le liste dei “candidati” al 5 per mille per l’anno 2012, che comprendono gli enti del volontariato, della ricerca scientifica e dell’università, di quella sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche. Entro il 21 maggio prossimo, i legali rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche in lista potranno chiedere alla direzione regionale delle Entrate territorialmente competente di correggere eventuali errori anagrafici, riscontrati in questa prima versione degli elenchi, mentre entro il 25 maggio l’Agenzia pubblicherà gli elenchi aggiornati, alla luce degli eventuali errori segnalati e corretti. I legali rappresentanti degli enti del volontariato presenti in lista devono presentare alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, entro il prossimo 2 luglio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione all’elenco, utilizzando un modello conforme a quello pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it, con allegata copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive. Stesso discorso e stessi tempi, ricorda sempre l’amministrazione, per i rappresentanti legali delle associazioni sportive in lista, tenute a presentare il tutto alla struttura del Coni territorialmente competente, e per gli enti della ricerca scientifica e dell’università tenuti alla presentazione della documentazione al Ministero dell’istruzione. Inoltre dall’anno finanziario 2012 possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che presentano domande d’iscrizione e documentazione integrativa entro l’1 ottobre prossimo, versando una sanzione di 258 euro. Per fare questo, devono utilizzare il modello F24 con il codice tributo dedicato “8115”, istituito con la risoluzione 46/E dell’11 maggio scorso. La condizione è che gli iscritti in ritardo possiedano comunque i requisiti sostanziali per l’accesso al beneficio già alla data di scadenza della domanda di iscrizione: 7 maggio per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche e 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e dell’università e quelli della ricerca sanitaria. Va ricordato che in base a quanto disposto dal d.P.C.M. 20 aprile 2012, è stato prorogato al 31 maggio 2012 il termine per l’integrazione documentale delle domande di iscrizione presentate dagli enti del volontariato per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011; è stata sancita la validità delle domande di iscrizione presentate entro il 30 giugno 2010 relativamente all’esercizio finanziario 2010 ed entro il 30 giugno 2011 per l’esercizio finanziario 2011 dagli enti del volontariato in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio alla data rispettivamente del 7 maggio 2010 e del 7 maggio 2011; è stata fissata la proroga, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, al primo giorno lavorativo successivo dei termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al contributo del cinque per mille che scadono di sabato o di giorno festivo.

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